Progetto

Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

Capitolo 5: Consegna ai minorenni e test d’acquisto

Art. 20 Consegna ai minorenni

1 La consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche con o senza nicotina ai minorenni è vietata.

2 I punti vendita devono esporre in maniera visibile e leggibile il divieto di consegna ai minorenni.

3 I prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche con o senza nicotina possono essere venduti in distributori automatici solo se questi prodotti non sono accessibili ai minorenni.

Art. 21 Test d’acquisto

1 L’autorità cantonale competente può effettuare o disporre test d’acquisto al fine di verificare il rispetto del limite d’età per la consegna di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche con o senza nicotina.

2 Un test d’acquisto è un acquisto o un tentativo di acquisto di un prodotto del tabacco o di una sigaretta elettronica con o senza nicotina da parte di un minorenne appositamente incaricato.

3 Le informazioni ottenute nell’ambito dei test d’acquisto possono essere utilizzate in procedimenti penali o procedure amministrative soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a. i test d’acquisto sono stati organizzati dall'autorità cantonale o da un’organizzazione specializzata riconosciuta;

b. i minorenni e i detentori dell’autorità parentale hanno dato il loro consenso scritto alla partecipazione al test d’acquisto;

c. l’autorità cantonale o un’organizzazione specializzata riconosciuta ha constatato che:

1. i minorenni sono stati sottoposti a un esame per accertare la loro idoneità all’attività prevista e

2. sono stati sufficientemente preparati;

d. i minorenni svolgono la loro attività in forma anonima e accompagnati da una persona adulta;

e. non è stata presa alcuna misura per nascondere la loro vera età;

f. il test d’acquisto è stato immediatamente verbalizzato e documentato.

4 Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. il riconoscimento delle organizzazioni specializzate impiegate e la vigilanza su queste ultime;

b. i dettagli riguardanti il reclutamento, l’istruzione, l’accompagnamento e la protezione della personalità dei minorenni;