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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine

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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche

Sezione 2: Etichettatura

Art. 9 Indicazioni obbligatorie

1 Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina devono figurare le indicazioni seguenti:

a. la denominazione specifica di cui all’articolo 10;

b. la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore o il numero dell’impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 marzo 19695 sull’imposizione del tabacco;

c. il Paese di produzione, qualora non risulti già dall’indicazione di cui alla lettera c;

d. le avvertenze di cui agli articoli 12 e 13.

2 Su ogni imballaggio di liquido con nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina.

3 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2, tenendo conto dei vari tipi d’imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina.

4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza.

Art. 10 Denominazione specifica

1 La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.

2 La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione:

a. in tedesco: «auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»;

b. in francese: «à base de plantes, sans tabac»;

c. in italiano: «a base di erbe, senza tabacco».

Art. 11 Indicazioni vietate

1 Sull’imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati o sul prodotto stesso sono vietate le seguenti menzioni:

5 RS 641.31

6 RS 232.11