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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine
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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche
Sezione 2: Etichettatura
Art. 9 Indicazioni obbligatorie
1 Al momento della consegna al consumatore, su ogni imballaggio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche con nicotina devono figurare le indicazioni seguenti:
a. la denominazione specifica di cui all’articolo 10;
b. la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore o il numero dell’impegno di garanzia assegnato dalla Direzione generale delle dogane secondo l’articolo 16 capoverso 1 lettera b della legge federale del 21 marzo 19695 sull’imposizione del tabacco;
c. il Paese di produzione, qualora non risulti già dall’indicazione di cui alla lettera c;
d. le avvertenze di cui agli articoli 12 e 13.
2 Su ogni imballaggio di liquido con nicotina deve inoltre figurare il tenore di nicotina.
3 Il Consiglio federale disciplina la forma e la lingua delle indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2, tenendo conto dei vari tipi d’imballaggio dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina.
4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi che disciplinano le indicazioni di provenienza.
Art. 10 Denominazione specifica
1 La denominazione specifica dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina deve corrispondere alla natura, al genere, al tipo o alle proprietà del prodotto.
2 La denominazione specifica dei prodotti da fumo a base di erbe deve essere completata dalla seguente indicazione:
a. in tedesco: «auf pflanzlicher Basis, ohne Tabak»;
b. in francese: «à base de plantes, sans tabac»;
c. in italiano: «a base di erbe, senza tabacco».
Art. 11 Indicazioni vietate
1 Sull’imballaggio di prodotti del tabacco destinati a essere fumati o sul prodotto stesso sono vietate le seguenti menzioni: