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Consultazione 2017/91: Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche (LPTab) · 22 pagine
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Legge federale sui prodotti del tabacco e le sigarette elettroniche
4 Portano a conoscenza delle autorità federali le proprie disposizioni d’esecuzione.
5 Coordinano l’esecuzione a livello intercantonale.
Sezione 3: Informazione del pubblico
Art. 34
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni informano il pubblico sui rischi per la salute, noti o presunti, dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche con nicotina.
2 Informano il pubblico in particolare:
a. sulle loro attività di controllo e sull’efficacia di tali attività;
b. sugli ingredienti nocivi per la salute ai sensi dell’articolo 5 di cui si è rilevata la presenza in un prodotto del tabacco o in una sigaretta elettronica con nicotina messo a disposizione sul mercato;
c. sul comportamento consigliato da tenere rispetto a questo prodotto.
3 Informano il pubblico in particolare sulle conoscenze scientifiche di interesse generale nell’ambito della protezione della salute in relazione ai prodotti del tabacco o alle sigarette elettroniche con nicotina e nell’ambito della prevenzione delle malattie provocate dal consumo di tali prodotti.
Sezione 4: Controllo, misure e denuncia penale
Art. 35 Controllo e misure
1 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni sono autorizzate, per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge, a sorvegliare il mercato e a controllare la pubblicità.
2 A questo scopo, in caso di sospetto motivato, possono esigere da tutte le persone interessate che, senza alcun compenso:
a. forniscano le necessarie informazioni;
b. effettuino accertamenti o permettano di effettuare accertamenti;
c. consentano il prelievo di campioni o su richiesta mettano a disposizione dei campioni.
3 Le autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni possono, a spese dell’azienda sottoposta al controllo, prendere tutte le misure necessarie per eliminare le situazioni illegali. Possono in particolare, per quanto riguarda i prodotti controllati:
a. vietarne la messa a disposizione sul mercato;
b. disporne il richiamo, il ritiro o la distruzione;