Rapporto esplicativo
Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 16 pagine
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Il capoverso 5 chiede che il pubblico possa riconoscere in quanto tali i contenuti di responsabilità della SSR, in particolare anche le offerte online della SSR proposte su piattaforme di terzi. Il contrassegno dei portali della SSR deve essere orientato all’obiettivo, e adeguato alle piattaforme e ai gruppi di destinatari.
Art. 19 Emittenze di breve durata e prove tecnologiche
La disposizione corrisponde al diritto previgente della concessione (cfr. art. 6 concessione SSR 08).
Sezione 5: Diffusione
Art. 20 Diffusione via etere
La diffusione via etere dei programmi della SSR avviene in base alle concessioni di radiocomunicazione dell’UFCOM per i vettori OUC, DAB+ e DVB-T (cfr. cpv. 5). Si fonda sulle disposizioni della legge del 30 aprile 2007 sulle telecomunicazioni (RS 784.10) e dell’ordinanza del 9 marzo 2007 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC; RS 784.102.1).
La regolamentazione della diffusione via etere corrisponde alla diffusione dei programmi nel 2017. In quanto primi programmi ai sensi dell’articolo 20 capoverso 1 lettera a sono considerati i programmi radiofonici di cui all’articolo 16 capoverso 1 lettera a numero 1.
Il capoverso 4 consente alla SSR, ad esempio, la migrazione dalle OUC al DAB+, conformemente al Rapporto finale del Gruppo di lavoro Migrazione digitale del 1° dicembre 2014 e in base agli adeguamenti delle attuali concessioni di radiocomunicazione. L’UFCOM può ad esempio consentire alla SSR di disattivare singoli trasmettitori OUC o intere serie, se i programmi interessati possono essere captati via DAB+ con una qualità sufficiente. Le esigenze qualitative per la diffusione dei programmi sono disciplinate nell’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione, RS784.401.11).
In linea di massima i dettagli tecnici della diffusione via etere sono disciplinati nelle concessioni di radiocomunicazione. Queste si attengono alle disposizioni della legge sulle telecomunicazioni
(RS 784.10) e dell’ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (RS 784.102.1). Secondo l’ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112), di regola l’UFCOM è l’autorità concedente; lo è sempre per le concessioni di radiocomunicazione della SSR.
Art. 21 Diffusione su linea
L’articolo 30 capoverso 2 LRTV obbliga il Consiglio federale a determinare, per ogni programma la zona di copertura e le modalità di diffusione.
L’articolo 21 concretizza il diritto di accesso per i programmi radiofonici e televisivi della SSR ai sensi dell’articolo 59 capoverso 1 lettera a LRTV.
Secondo questa disposizione di legge nella loro zona di copertura gli operatori di rete hanno l’obbligo di diffondere «i programmi della SSR conformemente alla sua concessione». La disposizione corrisponde al diritto previgente.
Art. 22 Diffusione tramite internet
L’articolo 22 attribuisce delle competenze ma non sancisce un obbligo a livello di concessione. Questa disposizione sottolinea che la SSR deve continuare a fornire il suo mandato di prestazioni principalmente tramite i propri vettori di radiodiffusione. Nella misura in cui è tecnicamente possibile e ragionevole sotto l’aspetto dei costi, la SSR può diffondere anche in Internet (streaming) tutti i suoi programmi radiofonici e televisivi.
La lettera b disciplina innanzitutto la trasmissione in diretta di eventi organizzati da terzi. Questi eventi devono avere un’importanza a livello di regione linguistica o nazionale; è invece irrilevante se gli