Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 16 pagine

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Art. 9 Intrattenimento

Il capoverso 1 descrive le esigenze imposte all’offerta d’intrattenimento della SSR. L’intrattenimento è un settore importante del servizio pubblico nazionale. In questo ambito la SSR deve fungere da modello e soddisfare le esigenze in termini di differenziabilità e inconfondibilità. Il capoverso 1 tratta innanzitutto le «elevate esigenze etiche» alle quali l’offerta deve rispondere, ossia principi come la correttezza e il rispetto, da applicare soprattutto nei rapporti con i protagonisti.

Il capoverso 2 menziona diversi aspetti dell’inconfondibilità che risulta dall’insieme dell’offerta d’intrattenimento. L’offerta si compone di una varietà di diversi generi, formati e contenuti che devono tener conto delle diverse esigenze del pubblico. Per quanto concerne la «qualità» va considerato l’articolo 4 capoverso 1. L’innovazione e la disponibilità al rischio sul piano creativo è parte integrante della gestione dell’innovazione prescritta all’articolo 11. Insieme al numero di propri formati e produzioni, questi aspetti riprendono inoltre il previgente articolo 2 capoverso 6 lettera a della concessione SSR 08, che in quanto parametro qualitativo mirava a impedire che i programmi del servizio pubblico fossero connotati soprattutto da trasmissioni e formati di programma acquistati. Continuano pertanto ad essere richieste produzioni proprie innovative volte a promuovere l’identità («swissness»).

Il capoverso 3 motiva la varietà richiesta per l’ambito dell’intrattenimento.

Il capoverso 4 obbliga la SSR a cercare la cooperazione con fornitori privati e a permettere a questi ultimi, tramite l’acquisto comune, di accedere a un’offerta interessante. Poiché i diritti per i contenuti fiction, ossia film e serie, spesso sono legati a un determinato indice d’ascolto o vengono rilasciati solo a (gruppi di) emittenti con una certa portata, i fornitori privati svizzeri possono essere svantaggiati a causa delle dimensioni ridotte del mercato.

Art. 10 Sport

Lo sport è un elemento importante dell’informazione e dell’intrattenimento quotidiano e ha un forte carattere identitario e integrativo. Ora l’articolo 10 menziona quindi lo sport come settore indipendente dell’offerta editoriale della SSR.

Il capoverso 1 descrive il contenuto della cronaca sportiva della SSR. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che un’offerta variegata di trasmissioni sportive e la diffusione di eventi sportivi in diretta sono particolarmente apprezzati dal pubblico. Pertanto oltre agli eventi sportivi indicati nell’allegato 2 dell’ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione (ossia: i Giochi olimpici invernali ed estivi, la Festa federale di lotta svizzera e dei giochi alpestri e diverse grandi manifestazioni nelle discipline sportive calcio, hockey su ghiaccio, atletica leggera, tennis, sci alpino e ciclismo), la SSR propone anche una cronaca sportiva variata e la mantiene nel limite delle possibilità finanziarie.

Il capoverso 2 obbliga la SSR a informare non solo sugli eventi sportivi di cui al capoverso 1 ma anche su sport secondari e di massa. Infatti oltre ai grandi avvenimenti sportivi anche una cronaca variata su sport secondari e di massa promuove l’integrazione. In questo ambito si intendono eventi sportivi come ad esempio la maratona di sci dell’Engadina o la Schweizer Frauenlauf ma anche nuove discipline sportive.

Il capoverso 3 tiene conto del fatto che, a causa degli elevati costi per i diritti di diffusione e produzione, le altre emittenti svizzere hanno un accesso limitato alla cronaca sportiva. Considerate le risorse finanziarie limitate, la SSR è obbligata a stringere collaborazioni con altre emittenti per permettere loro l’accesso alla cronaca sportiva e promuoverne la varietà.