Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 16 pagine

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eventi si svolgono all’interno del Paese o all’estero. "Originale" significa che la prima diffusione o la diffusione esclusiva non avviene in un comune programma della SSR bensì in Internet.

La lettera c consente alla SSR di riprendere trasmissioni o streaming di altre regioni linguistiche e di modificarne la lingua (ad es. overvoicing).

La lettera d permette trasmissioni video in diretta dal luogo dove sono prodotte le trasmissioni radiofoniche. Si tratta innanzitutto di segnali in diretta provenienti dagli studi radio.

Art. 23 Accesso alle trasmissioni

La disposizione offre alla SSR la possibilità di rendere trasmissioni gratuitamente accessibili in Internet. Per l’utilizzazione commerciale di trasmissioni tramite l’archivio o su richiesta, possono essere chiesti prezzi di mercato. Per un’utilizzazione privata o scientifica possono essere fatturati dei costi se per la richiesta occorre tempo di ricerca o se è necessario l’utilizzo di supporti di dati. Possono però essere addossati solo i costi generati dalla richiesta o dal trattamento di quest’ultima (costi marginali). L’allestimento e la gestione di un archivio rientrano in ogni caso nei compiti di un’emittente del servizio pubblico e sono in ampia misura finanziati dai canoni di ricezione. Il capoverso 3 va inteso come una precisazione dell’articolo 33 capoverso 2 ORTV che chiede l’accesso del pubblico agli archivi delle trasmissioni e un risarcimento in caso di oneri supplementari. Per un utilizzo commerciale (presentazioni, ecc.) o per i telefilm o film basati su un contratto con l’industria cinematografica (Pacte de l’audiovisuel), possono essere fatturati prezzi di mercato. Nel secondo caso il ricavato torna a favore del film svizzero.

Art. 24 Prestazioni in situazioni di crisi

La disposizione obbliga la SSR a prepararsi dal punto di vista organizzativo e tecnico affinché in situazioni di crisi il mandato di prestazioni possa essere adempiuto per quanto possibile. Attualmente questa prestazione del servizio pubblico è disciplinata contrattualmente tra la SSR e la Confederazione.

Sezione 6: Produzione e collaborazione

Le disposizioni degli articoli 25–30 corrispondono al diritto previgente della concessione (cfr. art. 27 LRTV e art. 15 concessione SSR 08).

Art. 31 Collaborazione con imprese mediatiche svizzere

L’articolo 31 completa il precedente catalogo delle cooperazioni ai sensi della concessione SSR 08 con l’obbligo di collaborare con imprese mediatiche svizzere. La SSR dispone di una vasta collezione di video d’informazione a contenuto nazionale e sovraregionale. Una cooperazione è importante soprattutto nel campo dell’informazione, in quanto è onerosa e spesso non può essere offerta in misura analoga dalle aziende svizzere del settore dei media.

La SSR è pertanto obbligata ad offrire ad altre società di media svizzere versioni brevi di contenuti audiovisivi aggiornati quotidianamente da utilizzare su Internet. Garantisce condizioni d’uso trasparenti ed eque e può fatturare i costi sostenuti. In questo modo si risponde a una richiesta formulata nella mozione 17.3627 (contenuti condivisi) della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati (CTT-S) del 4 luglio 2017. Un’attuazione completa della mozione sarà possibile solo nel quadro della prevista nuova legge sui media elettronici.

Sezione 7: Organizzazione

Art. 32 Società regionali

L’articolo 32 riflette l’attuale organizzazione della SSR. Il capoverso 1 corrisponde all’articolo 22 della concessione SSR 08.