Rapporto esplicativo

Consultazione 2017/94: Concessione rilasciata alla SRG SSR · 16 pagine

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altre regioni linguistiche (v. anche art. 18 cpv. 3 della concessione). La soppressione della RSI La 2 libererà fondi per produzioni proprie supplementari che nel quadro dell’offerta multimediale saranno accessibili a tutti i diversi gruppi di pubblico di lingua italiana su tutte le piattaforme disponibili. La messa a disposizione di un’offerta multimediale comprende, oltre alle produzioni proprie, anche la possibilità per il pubblico della regione linguistica italiana, di ottenere una buona ricezione tramite la banda larga e l’HbbTV. Per permettere la transizione è dunque necessario un esercizio parallelo temporaneo.

Il capoverso 3 costituisce la base per SRF info. Le «trasmissioni e i contributi informativi» comprendono tutti i contenuti volti ad adempiere il mandato d’informazione conformemente all’articolo 4. Contrariamente alla diffusione via Internet secondo l’articolo 22 lettera b, la prima diffusione su SRF info è lecita soltanto se si tratta di avvenimenti d’importanza nazionale. Rientrano ad esempio tra questi eventi il forum economico mondiale a Davos, i dibattiti parlamentari a Palazzo federale o importanti manifestazioni sportive.

Il capoverso 4 corrisponde in larga misura al previgente articolo 5 capoverso 3 della concessione SSR 08; viene unicamente aggiunta la possibilità di diffondere via Internet anche nella Svizzera romancia un programma con informazioni costantemente aggiornate e relative indicazioni. La diffusione avviene nel quadro di un semplice streaming via Internet. Questi programmi possono essere generati praticamente senza alcuno sforzo a partire dalla piattaforma di produzione esistente per l’offerta informativa della relativa regione linguistica e completati con indicazioni sul programma. Di conseguenza, la maggior parte del materiale utilizzato è già esistente, per cui questi programmi Internet non assumono alcun nuovo significato editoriale. In questi programmi sono vietate la pubblicità e la sponsorizzazione.

Il capoverso 5 autorizza la SSR a diffondere, nell’ambito delle relative prescrizioni dell’ORTV attualmente oggetto di consultazione (v. anche art. 38bispiù sotto), pubblicità mirata a gruppi specifici nei suoi programmi, segnatamente in osservanza del divieto di pubblicità regionale. Nell’articolo 17 capoverso 5, prima di diffondere la pubblicità mirata a gruppi specifici la SSR ha l’obbligo d’informare l’UFCOM sul numero dei gruppi di destinatari a cui si rivolge e sulla composizione e sul trasporto dei segnali ai destinatari. Inoltre devono essere comunicati i relativi cambiamenti di prassi. Vale a dire che l’UFCOM deve essere previamente avvertito delle modifiche relative al numero di gruppi di destinatari o alla concezione tecnica.

Art. 18 Ulteriore offerta editoriale

Il capoverso 1 definisce l’«ulteriore offerta editoriale» che, insieme ai programmi di cui agli articoli 16 e 17, rappresenta l’intera offerta editoriale finanziata dal canone. Essa comprende, come finora, le offerte online, il teletext, un’offerta multimediale per la regione di lingua italiana, le informazioni associate ai programmi, l’offerta editoriale per l’estero e il materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni.

Alla lettera c viene introdotto il servizio Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV), che la SSR offre dal 2013 nel quadro di un’autorizzazione secondo l’articolo 6 della concessione SSR 08. HbbTV è il successore dell’oramai obsoleto teletext. In materia di pubblicità e sponsorizzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 23 ORTV. Fintanto che il classico servizio di teletext viene diffuso in modo invariato nell’offerta HbbTV, possono essere riprese anche la pubblicità e la sponsorizzazione in essa contenute.

Le lettere a–g del capoverso 2 corrispondono al previgente articolo 13 capoverso 1–7 della concessione SSR 08. Sono considerati «materiali di accompagnamento» ad esempio gli opuscoli informativi.

Secondo il capoverso 3 l’offerta multimediale è composta principalmente da offerte audiovisive originali di cui all’articolo 17 capoverso 2. Il quadro per questa offerta è dato dal capoverso 2, le cui disposizioni si applicano per analogia.

Il capoverso 4 corrisponde al diritto previgente della concessione.