Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 25 pagine

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Ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro. Riassunto dei risultati della consultazione

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.266159 / 217.1/2015/00006

Art. 64–65 Conto d’esercizio separato per lo svolgimento dei giochi da casinò proposti in linea Conti annuali separati per gli esercizi annessi

EXPERTsuisse propone di sostituire «conto d’esercizio» con «conto separato» e dare alla CFCG la possibilità di adottare altre disposizioni relative al conto separato di sistemi in linea delle case da gioco.

Art. 66 Rapporto esplicativo relativo alla revisione

EXPERTsuisse propone di modificare il capoverso 2 prevedendo un esame sotto il profilo economica e giuridico. Inoltre, chiede che nella lettera a si precisi che si tratta di un mandato della CFCG.

Art. 67 Giochi di grande estensione automatizzati

L’articolo 67 contempla i giochi di grande estensione automatizzati. Si riferisce a due tipi principali di giochi: apparecchi automatici per lotterie e scommesse nonché apparecchi automatici per giochi di destrezza. In merito a questo articolo si sono espressi gli

organizzatori di giochi di destrezza nonché vari Cantoni e società di lotteria. I loro pareri divergono e si riferiscono all’intero articolo 67.

TI intende mantenere la competenza cantonale di vietare in modo assoluto i giochi di grande estensione automatizzati. I casinò di Mendrisio e Locarno condividono parzialmente tale parere. Nel contempo accolgono con favore la possibilità di installare nelle case da gioco apparecchi automatici per giochi di grande estensione (cpv. 1 lett. a). TI chiede che i criteri del capoverso 1 lettera b siano più restrittivi. Secondo FR, VS, NE, GE, JU, Loro, Swisslos, il CP, la CRLJ e Sport-toto, il capoverso 1 lettera b dovrebbe essere formulato in modo tale che gli apparecchi automatici per giochi di grande estensione possano essere installati anche in negozi. AG chiede di applicare le restrizioni di cui al capoverso 5 anche ai luoghi previsti dal capoverso 1 lettera b, ammettendovi pertanto soltanto apparecchi automatici per giochi di destrezza. LU chiede di precisare i luoghi menzionati nel capoverso 1 lettera c,

poiché non necessitano di un’autorizzazione per l’apertura ma devono rispettare determinate restrizioni, soprattutto in riferimento al numero di apparecchi.

Swissplay chiede di definire l’espressione «apparecchi a libero servizio» del capoverso 2. Propone inoltre di escludere i giochi di destrezza dal campo d’applicazione del capoverso 3. LU auspica una definizione dei luoghi problematici ai sensi del capoverso 3, mentre

Skilltrade chiede di stralciare tale capoverso.

Skilltrade chiede di escludere i giochi di destrezza dal capoverso 4. Gastrosuisse auspica un allentamento del capoverso 4. Goldengames e Swissplay chiedono che nel capoverso 4 sia concessa la possibilità di mettere a disposizione, nei luoghi elencati nel capoverso 1

lettera b, due apparecchi automatici per ciascun tipo di giochi, ossia due apparecchi

automatici per lotterie e scommesse e due per giochi di destrezza.

LU ritiene troppo alto il limite massimo di 20 apparecchi automatici per giochi di destrezza di cui al capoverso 5 e propone di ridurlo a 10. Goldengames ritiene invece tale limite troppo basso e propone di aumentarlo a 30. In merito al capoverso 6, Skilltrade propone di sostituire l’espressione «apparecchi automatici per giochi di destrezza» con «apparecchi automatici da gioco» e di aggiungere i buoni consumo tra le possibili vincite della lettera b. Infine,

Goldengames, Swissplay e Skilltrade chiedono di ridurre a 20 secondi la durata minima di cui al capoverso 6.