Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/16: Progetto di ordinanze concernente la legge sui giochi in denaro · 25 pagine
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Ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro. Riassunto dei risultati della consultazione
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.266159 / 217.1/2015/00006
Art. 48–50 Gestione del conto giocatore Liquidazione del conto giocatore Apertura provvisoria di un conto giocatore
I casinò di Mendrisio e Locarno si chiedono se la disposizione del capoverso 2 consenta di versare denaro su un conto comune di un giocatore e di un terzo (p. es. il coniuge).
Art. 49 Liquidazione del conto giocatore
Le opinioni divergono in merito al termine previsto dal capoverso 3. Schuldenberatung Schweiz lo ritiene troppo lungo, mentre EXPERTsuisse vorrebbe prolungarlo a dieci anni. Sempre in merito al capoverso 3, EXPERTsuisse propone di versare direttamente all’AVS soltanto importi inferiori a 500 franchi e di chiedere, in caso di importi superiori, che la CFCG proceda a ulteriori accertamenti. Secondo Schuldenberatung Schweiz, l’informazione di cui al capoverso 4 dovrebbe essere fornita e ripetuta in occasione dell’apertura del conto
giocatore. Andrebbe inoltre disciplinata la procedura in caso di decesso del titolare del conto giocatore.
Art. 50 Apertura provvisoria di un conto giocatore
Schuldenberatung Schweiz propone di procedere a un numero maggiore di verifiche in occasione dell’apertura di un conto giocatore. Gli organizzatori di giochi in linea potrebbero consultare il registro delle esecuzioni e dei fallimenti o il registro della Centrale
d’informazione per il credito al consumo (IKO). Inoltre i pagamenti potrebbero essere limitati su una carta di debito oppure potrebbe essere limitato l’importo sul conto giocatore.
Schuldenberatung Schweiz ritiene che il termine di un mese, previsto dal capoverso 2, sia troppo lungo e che l’importo di 1000 franchi fissato dal capoverso 3 sia troppo alto. Inoltre, sottolinea che il giocatore deve essere informato attivamente (e non soltanto nelle condizioni generali) della sanzione di cui all’articolo 50 capoverso 4, applicata se il giocatore apre un conto senza soddisfare le condizioni previste dalla legge.
Art. 52 Poste massime relative agli apparecchi automatici da gioco
Le case da gioco e l’USAM chiedono che la seconda parte del capoverso 2 sia stralciata (in tal modo la posta massima non si applicherebbe in generale ai giochi da tavolo
automatizzati). Il casinò di Lugano chiede di stralciare il capoverso 2 e di tornare al sistema attuale previsto dall’articolo 23 OGAz11.
Art. 54 Controllo dell’identità all’entrata in una casa da gioco terrestre
GE propone di precisare che i minori non hanno accesso alle case da gioco.
Art. 62 Sicurezza informatica dei giochi proposti in linea
I casinò di Mendrisio e Locarno propongono di rinunciare alla certificazione ISO 27001,
poiché troppo costosa.
Art. 63a nuovo
Le organizzazioni per la prevenzione del gioco in denaro eccessivo propongono di introdurre un nuovo articolo che attui l’articolo 46 capoverso 2 LGD, precisando che con «adeguata» s’intende una remunerazione che ammonta al massimo al 5 per cento del prodotto lordo degli organizzatori di giochi in denaro.
11 Ordinanza del DFGP del 24 settembre 2004 sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo, RS 935.521.21.