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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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Art. 46 cpv. 3
3Le misurazioni della potenza effettuate secondo altre norme, quali la norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento, possono essere riconosciute se forniscono risultati comparabili. Per i ciclomotori a propulsione elettrica e i risciò elettrici può essere accettata anche una misurazione della potenza secondo il tipo di servizio S1 della norma IEC 60034-1, 2010, Macchine elettriche rotanti - Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento.
Art. 48 cpv. 5 lett. e
5Il capoverso 4 non si applica:
e. all’adeguamento di un veicolo a una valutazione o una certificazione di conformità esistente.
Art. 53 cpv. 3 lett. h
3I silenziatori di ricambio devono avere la medesima efficacia di quelli originali. Sono ammessi anche dispositivi silenziatori di ricambio per cui esiste un’approvazione per il tipo di veicolo corrispondente in base alle seguenti normative:
h. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96.
Art. 58 cpv. 6 lett. e e f nonché 8
6La capacità di carico degli pneumatici, l’indice di velocità, le combinazioni cerchioni-pneumatici e la circonferenza di scorrimento devono corrispondere allo stato attuale della tecnica, come descritto in particolare nelle norme ETRTO o nelle seguenti normative:
e. regolamento (UE) n. 167/2013 e regolamento delegato (UE) 2015/96; o
f. regolamento UNECE n. 106.
8I veicoli delle classi M, N e O aventi una velocità massima per costruzione o ammessa di 80 km/h e oltre devono essere dotati di pneumatici conformi ai regolamenti (CE) n. 661/2009 e (UE) n. 458/2011.
Art. 59 cpv. 2
2In deroga al capoverso 1, per i veicoli della classe M1 sono ammesse ruote d’emergenza. Queste devono soddisfare i requisiti dei regolamenti (CE) n. 661/2009 e (UE) n. 458/2011 oppure del regolamento UNECE n. 64 ed essere contrassegnate come tali.