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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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a. di un tachigrafo digitale i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR 1;
b. di un tachigrafo analogico o digitale i veicoli il cui conducente sottostà all’OLR 2;
1bisI tachigrafi digitali devono essere conformi al regolamento (UE) n. 165/2014 e all’allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/799 (tachigrafo intelligente).
1terPer i veicoli di cui al capoverso 1 lettere b–d, i tachigrafi digitali possono essere conformi all’allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.
1quaterI tachigrafi analogici devono essere conformi all’allegato I del regolamento (UE) n. 165/2014 o all’allegato I del regolamento (CEE) n. 3821/85.
2Sulle automobili usate per il trasporto professionale di persone (art. 3 OLR 2) e dotate di un tachimetro di cui all’articolo 55, il tachigrafo può trovarsi al di fuori del campo visivo del conducente.
Art. 101 Collaudo, esame successivo e riparazione di tachigrafi
1I tachigrafi devono essere installati, collaudati e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’AFD alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.
2Gli esami periodici di tachigrafi e quelli conseguenti a irregolarità, l’affissione della targhetta di montaggio e la documentazione di interventi connessi a riparazioni del veicolo si fondano sugli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) n. 165/2014 o sul regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/548. La targhetta di montaggio deve riportare in aggiunta il chilometraggio dell’ultima calibrazione. Sono esonerati da collaudo, esame successivo e affissione della targhetta di montaggio gli apparecchi sostitutivi installati da officine autorizzate per al massimo 14 giorni così come i tachigrafi di veicoli di riserva (art. 9 e 10 OAV) nel traffico interno.
3Dopo aver eseguito lavori sul veicolo, il detentore deve assicurarsi che i sigilli siano intatti. Se i lavori hanno compromesso la precisione delle registrazioni, i tachigrafi devono essere sottoposti a esame successivo.
4Prima di effettuare lavori su tachigrafi digitali, l’officina deve scaricare tutti i dati dalla memoria dell’apparecchio e, su richiesta, metterli a disposizione degli aventi diritto. Inoltre, immediatamente dopo i lavori deve salvare i dati della calibrazione riprendendoli dalla carta dell’officina utilizzata.
5L’officina è tenuta a conservare per tre anni i dati scaricati dal tachigrafo e i dati sulla calibrazione della carta dell’officina. I rapporti e i dischi di controllo devono essere conservati fino all’esame successivo. Decorsi tali termini, i dati vanno cancellati e i documenti distrutti.
Art. 104a cpv. 5 lett. b
5Il capoverso 4 non si applica a: