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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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Art. 93 cpv. 2

2I veicoli per il trasporto di bestiame grosso devono essere muniti di pareti alte almeno 1,50 m e quelli per il trasporto di bestiame piccolo almeno 0,60 m. Per il trasporto di cavalli è sufficiente un’altezza della porta nella parte posteriore di 1,20 m. Mediante dispositivi di attacco, reti e coperture deve essere impedito agli animali di sporgere la testa oltre la parete.

Titolo prima dell’art. 99

Capitolo 2a: Dispositivi di limitazione della velocità, tachigrafi e apparecchi per la registrazione di dati

Art. 99 cpv. 1, 2 lett. d nonché 4 e 5

1I veicoli delle classi M2, M3, N2, N3, T e C devono essere equipaggiati di un dispositivo automatico di limitazione della velocità conformemente al regolamento (CE)

n. 661/2009 o al regolamento UNECE n. 89.

2Il capoverso 1 non si applica:

d. ai veicoli delle classi T e C aventi una velocità massima per costruzione fino a 60 km/h.

4Collaudo, esame successivo e riparazione dei dispositivi di limitazione della velocità si fondano sull’articolo 99a.

5I dispositivi di limitazione della velocità e i relativi raccordi devono sempre essere muniti dei sigilli di un’officina autorizzata. Una targhetta visibile e fissata in un punto facilmente accessibile deve indicare la presenza del dispositivo di limitazione della velocità, riportando almeno il marchio di omologazione, la velocità impostata e la data dell’ultima calibrazione.

Art. 99a Collaudo, esame successivo e riparazione di dispositivi di limitazione della velocità

1I dispositivi di limitazione della velocità devono essere installati, collaudati e riparati da un’officina che dispone di un’apposita autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata dall’AFD alle officine che garantiscono un’accurata esecuzione di tali lavori e che dispongono delle necessarie attrezzature, apparecchiature e software nonché di personale sufficientemente qualificato e istruito.

2I dispositivi di limitazione della velocità installati su veicoli di cui all’articolo 99 capoverso 1 devono essere sottoposti a esame successivo secondo le disposizioni del costruttore dell’apparecchio o del veicolo ogni 24 mesi o in seguito a lavori al veicolo che abbiano compromesso la precisione della velocità regolata.

Art. 100 cpv. 1 lett. a e b nonché 1bis–1quatere 2

1Per permettere di controllare la durata del lavoro e del riposo o di accertare la dinamica di un incidente devono essere muniti: