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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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Titolo prima dell’art. 161
Titolo quarto: Veicoli a motore agricoli e forestali
Art. 161 Velocità massima, classificazione
1La velocità massima per costruzione di veicoli a motore agricoli e forestali senza carico e su strada piana non deve superare 30 km/h. La tolleranza di misurazione è del dieci per cento.
2I trattori agricoli e forestali delle classi T e C conformi ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 possono raggiungere una velocità massima per costruzione di 40 km/h.
3I trattori delle classi T e C aventi una velocità massima per costruzione di oltre 40 km/h e conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come trattori industriali. È fatto salvo l’articolo 100 capoverso 1 lettera a.
4Se l’altezza dal suolo del centro di gravità di trattori delle classi T2 e T4.1 divisa per la carreggiata minima media degli assi supera 0,90, la velocità massima per costruzione non può superare 30 km/h.
5I veicoli che soddisfano tutte le esigenze per i trattori agricoli e forestali possono essere immatricolati anche come carri con motore (art. 11 cpv. 2 lett. g) ovvero come trattori industriali. Sono fatti salvi l’articolo 100 capoverso 1 lettera a e la disposizione concernente il carico utile ammesso (art. 134 cpv. 1).
6Ai monoassi agricoli e forestali si applicano gli articoli da 167 a 172.
Art. 163 Freni
1L’impianto di frenatura di veicoli a motore agricoli e forestali e i raccordi per il freno di rimorchio devono essere conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68.
2L’efficacia dei freni può essere verificata conformemente all’allegato 7.
3I veicoli trattori con una velocità massima per costruzione fino a 30 km/h e un carico rimorchiato autorizzato per rimorchi con freno a inerzia fino a 8,00 t non devono essere muniti di raccordi per il freno di rimorchio.
4In deroga al capoverso 1 e all’articolo 161 capoverso 1bis, un raccordo idraulico per un freno di rimorchio a una condotta è ammesso se sono inoltre presenti almeno i raccordi per un freno di rimorchio idraulico o pneumatico a doppia condotta. Per il raccordo del freno di rimorchio idraulico a una condotta vigono le seguenti esigenze:
a. il raccordo deve corrispondere alla norma «ISO 5676, 1983, Traktoren und Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft; hydraulische Kupplungen; Bremskreis»; la presa deve trovarsi sul veicolo trattore;
b. per una frenata del 30 per cento, la pressione al raccordo deve raggiungere 100 bar ± 15 bar (10 000 kPa ± 1500 kPa). La pressione massima deve essere compresa tra 130 bar (13 000 kPa) e 150 bar (15 000 kPa).