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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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Art. 208 cpv. 1 e 1bis
1Agli impianti di frenatura e agli agganciamenti di sicurezza dei rimorchi agricoli e forestali con una velocità massima di 30 km/h si applica l’articolo 205 capoversi 3 e 5.
1bisI freni e gli agganciamenti di sicurezza di rimorchi agricoli e forestali con velocità massima superiore a 30 km/h devono essere conformi al regolamento (UE)
n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68.
Art. 209 rubrica e cpv. 4
Illuminazione e altre esigenze
4Abrogato
Art. 219 cpv. 2, frase introduttiva e lett. b e 3, frase introduttiva
2È punito con la multa, a meno che non sia applicabile una pena più severa, chiunque:
b. cancella o falsifica le indicazioni prescritte, in particolare concernenti il numero del telaio, l’identificazione del motore o le iscrizioni su ganci di traino e ralle;
3La stessa pena è comminata alle persone autorizzate a effettuare collaudi in officina se:
Art. 222f cpv. 6
Concerne soltanto il testo francese.
Art. 222p Disposizioni transitorie relative alla modifica del [Datum BRB]
1Ai rimorchi di cui all’articolo 22 capoverso 2 lettera c immatricolati per la prima volta entro il 30 aprile 2019 come rimorchi di trasporto ai sensi dell’articolo 20 si applicano le esigenze tecniche per i rimorchi di trasporto.
2Per i veicoli e gli attrezzi accessori che al 1° maggio 2019 sono già dotati di specchi retrovisori laterali ai sensi dell’articolo 112 capoverso 5, sono sufficienti specchi con una superficie conforme al diritto previgente.
3Per quanto riguarda l’articolo 100 capoverso 1 lettera a, per l’applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n.165/2014, in deroga all’articolo 3b capoverso 1, fa fede la data della prima immatricolazione. Fino al 14 giugno 2019 i veicoli possono essere equipaggiati con un tachigrafo ai sensi del diritto previgente.
4I veicoli i cui conducenti sono soggetti all’OLR 1, dal 15 giugno 2034 devono essere muniti di un tachigrafo ai sensi dell’articolo 100 capoverso 1bisse impiegati nel traffico transfrontaliero.
5Gli autobus importati o costruiti in Svizzera fino al 1° settembre 2021 possono essere immatricolati per la prima volta in base al diritto previgente per quanto riguarda l’articolo 123 capoverso 5 sul sistema antincendio.