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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine

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Art. 201 Freni

1Gli impianti di frenatura dei rimorchi di lavoro devono essere conformi all’articolo 189 della presente ordinanza o ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.

2L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7.

3Ai semirimorchi con impianti di frenatura conformi al regolamento (UE)

n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 si applicano le disposizioni per i rimorchi a timone rigido. Alle condotte di collegamento tra trattori a sella e semirimorchi e all’efficacia di frenatura si applicano le esigenze per i semirimorchi di cui all’articolo 189 capoverso 1 della presente ordinanza. Gli impianti di frenatura a inerzia non sono ammessi.

Art. 202

Abrogato

Art. 203 rubrica, cpv. 1 e 2

Agganciamento di sicurezza

1Abrogato

2Abrogato

Art. 205 cpv. 3–4bis

3L’impianto di frenatura deve essere conforme ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.

4Abrogato

4bisAbrogato

Titolo prima dell’art. 207

Sezione 8: Rimorchi agricoli e forestali

Art. 207 cpv. 1 e 6

1La velocità massima per costruzione di rimorchi agricoli e forestali non deve superare 40 km/h.

6I rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come rimorchi industriali.