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Consultazione 2018/4: Modifica dei requisiti tecnici e dell'esame d'immatricolazione dei veicoli stradali e introduzione di un nuovo cronotachigrafo · 50 pagine
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Art. 201 Freni
1Gli impianti di frenatura dei rimorchi di lavoro devono essere conformi all’articolo 189 della presente ordinanza o ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
2L’efficacia dell’impianto di frenatura può essere controllata conformemente all’allegato 7.
3Ai semirimorchi con impianti di frenatura conformi al regolamento (UE)
n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68 si applicano le disposizioni per i rimorchi a timone rigido. Alle condotte di collegamento tra trattori a sella e semirimorchi e all’efficacia di frenatura si applicano le esigenze per i semirimorchi di cui all’articolo 189 capoverso 1 della presente ordinanza. Gli impianti di frenatura a inerzia non sono ammessi.
Art. 202
Abrogato
Art. 203 rubrica, cpv. 1 e 2
Agganciamento di sicurezza
1Abrogato
2Abrogato
Art. 205 cpv. 3–4bis
3L’impianto di frenatura deve essere conforme ai requisiti tecnici del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
4Abrogato
4bisAbrogato
Titolo prima dell’art. 207
Sezione 8: Rimorchi agricoli e forestali
Art. 207 cpv. 1 e 6
1La velocità massima per costruzione di rimorchi agricoli e forestali non deve superare 40 km/h.
6I rimorchi con velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h conformi al regolamento (UE) n. 167/2013 sono immatricolati come rimorchi industriali.