Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine
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(costi d’investimento, adeguamento tecnico e dei software delle proprie soluzioni informatiche) nonché per la gestione del loro collegamento all’interfaccia tecnica.
Il capoverso 2 disciplina la ripartizione dei costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard. Modifiche del GesReg derivanti da aggiornamenti delle disposizioni legali o contingenze tecniche possono comportare che l’interfaccia standard debba subire adeguamenti che coinvolgono anche i fornitori di dati e gli utenti. Questi necessari adeguamenti sono a carico dei fornitori di dati autorizzati di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a e degli utenti dell’interfaccia standard.
Articolo 18 Emolumenti
Capoverso 1: per le persone che devono essere registrate, la CRS riscuote un emolumento di registrazione di 130 franchi che copre l’onere della gestione del registro. Se la riscossione di tale emolumento non copre i costi effettivi della tenuta del registro, la quota residua viene assunta secondo quanto previsto dall’articolo 28 capoverso 3 LPSan.
Capoverso 2: l’onere per l’utilizzo dell’interfaccia standard si compone di un emolumento unico di 2000 franchi al massimo (lett. a) e di un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo (lett. b). L’emolumento massimo per le prestazioni citate alla lettera a è il risultato dell’onere medio stimato per la consulenza tecnica e la formazione (calcolato su base oraria) e una quota dei costi per il collegamento all’interfaccia standard (probabilmente fissata a 300 franchi per ogni richiedente). L’emolumento massimo per le prestazioni citate alla lettera b è il risultato dell’onere medio calcolato sulla base delle esperienze raccolte sinora nell’ambito del MedReg, ossia 25 ore all’anno per una media di 100 franchi l’una per il supporto degli utenti. L’emolumento massimo è comprensivo dell’ampliamento della capacità del server e coprirà inoltre una parte dell’onere derivante dai lavori della CRS finalizzati a garantire la qualità dei dati registrati.
Il capoverso 3 disciplina l’esenzione dal pagamento degli emolumenti, che si applica agli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a che allo stesso tempo sono fornitori di dati.
Capoverso 4: per il trattamento della richiesta e l'emanazione di decisioni secondo gli articoli 11 capoverso 3 e 12 capoverso 2, l’UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell’onere. Il trattamento della domanda, la decisione e la produzione della relativa documentazione spettano all’UFSP in quanto la CRS non ha competenza decisionale in materia. Vi è inoltre un emolumento anche per la produzione del certificato (probabilmente fissato a 50 franchi l’uno). Il certificato serve a identificare individualmente chi è autorizzato all’accesso.
Capoverso 5: in base alla funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro, l’onere su base oraria oscilla tra i 90 e i 200 franchi.
Infine, il capoverso 6 stabilisce che per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell'8 settembre 20048 sugli emolumenti.
Sezione 5: Sicurezza dei dati Articolo 19
Ai sensi del presente articolo, tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni sanitarie adottano le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire l’adempimento delle disposizioni in materia di protezione dei dati e proteggere i propri dati da perdita e da consultazione, trattamento, o sottrazione illeciti. Per quanto riguarda la sicurezza dei dati, si devono osservare in particolare le disposizioni della OLPD e l’ordinanza del 9 dicembre