Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine
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La LPSan prevede che il Consiglio federale possa delegare a terzi il compito di tenere il registro (art. 23 cpv. 3 LPSan). Il capoverso 1 stabilisce che la tenuta del GesReg è delegata alla Croce Rossa Svizzera (CRS). Il Consiglio federale ritiene che il trasferimento alla CRS dei compiti relativi alla tenuta del registro sia oggettivamente opportuno ed efficace dal punto di vista dei costi. La tenuta del GesReg comprende la gestione di dati personali degni di particolare protezione, la verifica della qualità dei dati comunicati e la consulenza dei fornitori di dati e degli utenti. La CRS dispone delle conoscenze specialistiche relative ai titoli di studio nelle professioni sanitarie, dei contatti con le autorità cantonali di vigilanza, e di esperienza nella tenuta di registri. Su mandato della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), la CRS tiene il Registro nazionale delle professioni sanitarie (NAREG), che contiene anche informazioni relative ai titolari di titoli di studio che in futuro saranno riportati nel GesReg. La gestione del NAREG e del GesReg da parte della stessa istituzione permette quindi di sfruttare le sinergie.
Capoverso 2: per una gestione ordinata è necessario coordinare l’attività dei diversi fornitori di dati (in particolare dei Cantoni, delle scuole universitarie e di altri istituti accademici di cui alla legge federale del 30 settembre 20112 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero [LPSU] e delle scuole specializzate superiori) e degli utenti dell’interfaccia standard. La CRS adotta le misure necessarie per assicurare un’attività coordinata di tutti gli interessati. In collaborazione con l’UFSP, la CRS garantisce inoltre che tutte le figure coinvolte nel GesReg siano informate per tempo di modifiche di tipo legale, tecnico o organizzativo.
Secondo il capoverso 3, alle persone autorizzate la CRS permette l’accesso tecnico al registro delle professioni sanitarie per il trattamento dei dati e per l’utilizzo dell’interfaccia standard. La CRS è il punto di riferimento per le domande degli utenti e osserva inoltre le disposizioni in materia di protezioni dei dati.
I dettagli dei compiti della CRS concernenti la tenuta del registro saranno disciplinati da un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’UFSP e la CRS (cpv. 4).
Articolo 4 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro
Nell’ambito della tenuta del registro, l’UFSP è competente per la vigilanza sulla CRS (cpv. 1). Le singole prestazioni saranno definite a livello contrattuale. La CRS dovrà in particolare dimostrare in che modo gestisce gli emolumenti e comprovare in rapporti annuali destinati all’UFSP l’adempimento delle prestazioni. L’UFSP può effettuare sopralluoghi sul posto. Nonostante la delega a terzi della tenuta del registro, l’UFSP rimane responsabile del GesReg.
Segnatamente, nel quadro dell’obbligo di vigilanza, l’UFSP deve verificare se il servizio incaricato di tenere il registro rispetta le disposizioni della Confederazione sulla protezione dei dati, in particolare per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione (cpv. 2).
Affinché l’UFSP eserciti la sua funzione di vigilanza, la CRS è tenuta a fornire tutte le informazioni e tutti i documenti necessari e ad assicurare l’accesso ai propri locali (cpv. 3).
Sezione 2: Dati, fornitura e iscrizione dei dati
In questa sezione sono elencati tutti i fornitori di dati e i dati per la cui iscrizione o il cui annuncio essi sono responsabili.
Articolo 5 CRS
Al capoverso 1 sono elencati i dati iscritti dalla CRS relativi ai professionisti sanitari: tra que-