Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine

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informazioni complete sui dati che la riguardano. Ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza del 14 giugno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) la domanda e la comunicazione delle informazioni devono avvenire per scritto o elettronicamente.

Il presente articolo consente ai professionisti sanitari iscritti nel registro delle professioni sanitarie di richiedere per scritto (ossia in forma cartacea, per e-mail o elettronicamente) alla CRS informazioni sui dati degni di particolare protezione che li riguardano (cpv. 1).

Se desiderano ricevere le informazioni elettronicamente, devono munirsi di dati d’accesso quali nome utente e password che vanno richiesti alla CRS (cpv. 2).

La CRS comunica al professionista sanitario interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione mediante una connessione sicura (cpv. 3) ossia, fino a indicazione contraria, tramite lettera raccomandata. La comunicazione delle informazioni è gratuita.

Articolo 15 Modifica dei dati

Secondo il capoverso 1, la CRS e i Cantoni sono responsabili di ogni modifica dei dati che hanno iscritto nel registro.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono tenuti a presentare domanda alla CRS per modificare i dati personali degni di particolare protezione (art. 6 cpv. 6) e la data del decesso (art. 6 cpv. 7) da loro annunciati. Le relative domande di modifica delle iscrizioni possono essere presentate direttamente per via elettronica tramite il GesReg.

Anche le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori per modificare i dati da loro annunciati ai sensi degli articoli 7 e 8 sono tenuti a presentare domanda elettronicamente (cpv. 3).

Se i fornitori di dati ricevono domande di modifica dei dati nel loro settore di competenza da parte di terzi, per esempio telefonicamente o per e-mail, essi assicurano che vengano apportate solo le modifiche la cui correttezza è stata verificata (cpv. 4).

L’applicazione informatica GesReg è programmata in modo che le modifiche siano verbalizzate automaticamente (cpv. 5).

Articolo 16 Domanda di rettifica da parte dei professionisti sanitari interessati

Il presente articolo consente a un professionista sanitario iscritto nel registro di far rettificare, ove necessario, i dati che lo riguardano (cpv. 1). È possibile richiedere la rettifica dei dati per scritto, per esempio tramite e-mail. Per assicurare la corretta identificazione della persona richiedente, questa dovrà presentare un documento ufficiale come, per esempio, una copia della carta d’identità. Nel caso in cui si dovessero rettificare dati che esulano dal settore di competenze della CRS, quest’ultima fa in modo che le domande di rettifica siano inoltrate ai servizi competenti.

Una domanda di rettifica può essere inoltrata anche elettronicamente. A tal fine, i professionisti sanitari necessitano di un nome utente e di una password che possono richiedere alla CRS (cpv. 2). In questo caso, le domande di rettifica sono inoltrate automaticamente ai servizi competenti.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Articolo 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

Il capoverso 1 sancisce che i fornitori di dati di cui all’articolo 6 si fanno carico autonomamente dei costi per gli adeguamenti e per il collegamento delle proprie soluzioni informatiche

7 RS 235.11