Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine
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scopo del registro delle professioni sanitarie ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2 LPSan.
In tal senso, secondo il capoverso 2 i fornitori di dati ottengono l’accesso unicamente ai dati accessibili al pubblico che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSan.
Il capoverso 3 sancisce, inoltre, che altri servizi pubblici e privati possono ottenere l’accesso tramite l’interfaccia standard unicamente ai dati accessibili al pubblico che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento di questi ultimi. L’UFSP decide dell’accesso solo su richiesta scritta e motivata e dietro pagamento di un emolumento (cfr. anche art. 18). In seguito alla decisione dell’UFSP sull’accesso tramite un’interfaccia standard, la CRS si fa carico dei compiti per il collegamento tecnico e funge da riferimento per le questioni tecniche (cfr. art. 3 cpv. 3).
La CRS pubblica in Internet un elenco dei servizi ai quali è stato accordato l’accesso ai dati del GesReg accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard.
Articolo 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca
Il presente articolo definisce a chi può essere consentito l’accesso ai dati a scopi di ricerca. Il capoverso 1 lettera a sancisce che l’Ufficio federale di statistica (UST) ottiene l’accesso ai dati accessibili al pubblico annualmente e gratuitamente a scopi statistici. La lettera b permette a servizi pubblici e privati di ottenere in forma anonimizzata i dati accessibili al pubblico per progetti di ricerca. In questo caso, l’accesso tramite l’interfaccia standard non può avvenire secondo l’articolo 11. Il richiedente deve dunque dimostrare che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e che i dati del GesReg siano effettivamente necessari per la sua attuazione. Secondo il capoverso 2, i servizi privati e pubblici ottengono l’accesso ai dati solo dietro richiesta scritta all’UFSP. Inoltre, per l’utilizzo dei dati l’UFSP riscuote un emolumento calcolato ai sensi dell’articolo 18 capoverso 4.
Articolo 13 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti
Le autorità cantonali competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione e per la vigilanza possono richiedere elettronicamente, all’interno del registro delle professioni sanitarie, informazioni sui dati personali degni di particolare protezione (cpv. 1).
Le autorità cantonali competenti per un procedimento disciplinare in corso possono richiedere informazioni sui dati relativi a limitazioni soppresse e sui divieti temporanei di esercizio della professione che recano la menzione «cancellato» (cpv. 2). Poiché può trattarsi anche di autorità diverse da quelle competenti per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, non è da escludere che esse abbiano accesso unicamente alla parte pubblica del GesReg. In tal caso, l’autorità interessata non può presentare domanda all’interno del GesReg: per questo tipo di circostanza deve quindi esistere la possibilità di inoltrarla in forma cartacea o per posta elettronica.
La CRS comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione mediante una connessione sicura (cpv. 3). Per connessione sicura si intende in particolare l’invio di una lettera raccomandata.
Articolo 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona
interessata che esercita una professione sanitaria
Ai sensi dell’articolo 8 della legge federale del 19 giugno 19926 sulla protezione dei dati (LPD), ogni persona iscritta nel registro delle professioni sanitarie ha diritto a richiedere le