Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine

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capoverso 2 LPSan ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione.

I dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 6 capoverso 6 sono comunicati senza indugio dalle autorità cantonali competenti alla CRS che, secondo capoverso 3, li archivia in un settore sicuro, separato dal rimanente registro. Tali dati non sono accessibili al pubblico e saranno conservati sotto chiave in formato cartaceo in un archivio sicuro. In un secondo momento verrà eventualmente creato anche un archivio elettronico sicuro.

Il capoverso 4 prevede che la CRS elimini e cancelli le iscrizioni del registro conformemente alle disposizioni dell’articolo 27 LPSan, in cui è disciplinato dettagliatamente in che modo e con quali tempistiche i dati inseriti vadano cancellati o eliminati dal registro e anonimizzati. Con «cancellare» si intende che i dati saranno designati con la menzione «cancellato». In questo modo nel registro viene mantenuto il riferimento alla relativa iscrizione. Di conseguenza, i divieti temporanei all’esercizio della professione comminati a seguito di gravi violazioni delle disposizioni della LPSan o del relativo diritto esecutivo rimangono designati con la menzione «cancellato» dieci anni dopo la loro soppressione. Con «eliminare» si intende invece che i dati vengono effettivamente eliminati dal registro. Per motivi di proporzionalità, una volta avvenuta la soppressione, i dati relativi a restrizioni dell’autorizzazione all’esercizio della professione, ad avvertimenti, ad ammonimenti e a multe vengono eliminati dal registro allo scadere del termine stabilito per legge (cinque anni). I dati relativi a persone decedute, in seguito all’eliminazione, sono archiviati in forma anonimizzata e successivamente possono essere riutilizzati a fini statistici o scientifici.

Articolo 6 Cantoni

Ai sensi dell’articolo 11 LPSan, i Cantoni sono competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Nel presente articolo sono definite tutte le informazioni iscritte nel registro delle professioni sanitarie o annunciate da parte delle autorità cantonali competenti.

Capoverso 1: secondo la lettera a, si deve iscrivere il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione. Secondo la lettera b, va indicata le base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione. Questa informazione è visibile al pubblico. In un elenco possono essere scelte le seguenti possibilità:

- autorizzazione ai sensi dell’articolo 11 LPSan (concerne le persone titolari di titoli di studio di cui all’art. 12 cpv. 2 LPSan, nonché i titolari di titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti e i titolari di titoli di studio svizzeri conformi al diritto anteriore di cui all’art. 34 cpv. 3 LPSan, nonché i titolari di titoli di studio esteri riconosciuti come equivalenti);

- autorizzazione secondo il diritto cantonale (concerne le persone di cui all’art. 34 cpv. 1 LPSan a cui era stata rilasciata un’autorizzazione all’esercizio della professione secondo il diritto cantonale prima dell’entrata in vigore della legge).

I Cantoni iscrivono inoltre lo stato dell’autorizzazione (rilasciata, nessuna autorizzazione) con la relativa data (lett. c). Lo stato «nessuna autorizzazione» compare per tutti i professionisti sanitari che, per vari motivi, non sono titolari di un’autorizzazione: per esempio non l’hanno ancora richiesta, hanno rinunciato alla proroga di un’autorizzazione temporanea o è stato loro comminato un divieto all’esercizio della professione.

Un altro dato che deve figurare è l’indirizzo dello studio o dell’azienda (lett. d). Va inoltre sottolineata l'importanza delle seguenti iscrizioni nel GesReg da parte dei Cantoni: ai sensi dell’articolo 13 LPSan, le autorità cantonali possono vincolare le autorizzazioni all’esercizio della professione a determinate restrizioni di natura professionale (p. es. limitazione a una determinata attività), temporale (p. es. autorizzazione temporanea) o geografica (p. es. autorizzazione per un determinato Comune) o a oneri (p. es. concernenti l’allestimento degli studi) (lett. e). Ai sensi dell’articolo 14 LPSan, in qualità di autorità di vigilanza, i Cantoni sono inoltre competenti per la revoca o il rifiuto delle autorizzazioni (lett. f).