Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine
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Le autorità cantonali iscrivono direttamente nel registro l’esistenza e il tipo di limitazioni e oneri, nonché la revoca o il rifiuto dell’autorizzazione. A tal fine, i Cantoni hanno a disposizione elenchi a tendina da cui possono scegliere tra «limitazione professionale», «limitazione geografica», «limitazione temporale», «onere», «revoca» o «rifiuto» da attribuire all’autorizzazione all’esercizio della professione. È a disposizione anche una casella di testo in cui i Cantoni hanno, se lo desiderano, la possibilità di descrivere nel dettaglio la limitazione o l’onere. Al pubblico è visibile se l’autorizzazione all’esercizio della professione di una persona iscritta è stata rifiutata, revocata o vincolata a oneri. Anche la descrizione presente nel campo libero è accessibile al pubblico, ma solo su richiesta. I motivi della revoca o del rifiuto dell’autorizzazione, invece, non sono accessibili al pubblico (dati personali degni di particolare protezione, cfr. cpv. 6 lett. b).
Al capoverso 2 sono elencati i dati la cui iscrizione è facoltativa: si può inserire la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione (lett. a) e i Cantoni possono decidere se indicare dati relativi all’indirizzo dello studio o dell’azienda come il nome, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica. Con l’eccezione di questi ultimi, i dati facoltativi sono visibili al pubblico (lett. b).
Le iscrizioni relative ai prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 15 LPSan sono disciplinate ai capoversi 3 e 4. Secondo il capoverso 3 lettera d, le autorità cantonali di vigilanza sono tenute ad annunciare anche i dati personali degni di particolare protezione relativi a questi ultimi professionisti sanitari. Poiché tuttavia essi non dispongono di un’autorizzazione in quanto soggetti solo all’obbligo di annunciarsi, in questo caso non può avvenire una revoca dell’autorizzazione, né possono esistere limitazioni o oneri. Al contrario, a questi professionisti sanitari possono essere comminate tutte le misure disciplinari di cui all’articolo 19 LPSan. L’iscrizione della data di inizio e di fine delle prestazioni e dei dati di cui al capoverso 2 lettera b è facoltativa (cpv. 4).
Secondo il capoverso 5, i Cantoni annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio secondo il diritto anteriore (art. 34 cpv. 3 LPSan) che hanno richiesto un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 11 LPSan. Per queste persone la CRS iscrive i dati dopo che sono state annunciate (cfr. art. 5 cpv. 2).
L’annuncio dei dati personali degni di particolare protezione è disciplinato al capoverso 6. Secondo la lettera a si devono annunciare le restrizioni soppresse con la data della soppressione; secondo la lettera b, i Cantoni annunciano alla CRS i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca; alle lettere c-g, invece, sono elencate tutte le misure disciplinari di cui all’articolo 19 LPSan, ossia avvertimento, ammonimento, multa, divieto temporaneo e definitivo di esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale. Ogni annuncio di misure disciplinari deve recare anche il motivo e la data della decisione e devono essere annunciate anche le misure disciplinari ordinate in virtù del diritto cantonale (lett. h). Come nel caso delle misure disciplinari di cui alla LPSan, anche in questo caso si devono riportare la data e il motivo della decisione.
L’annuncio di tutti i dati personali degni di particolare protezione avviene attraverso un modulo da inviare alla CRS attraverso una connessione sicura. Per connessione sicura si intende in particolare l’invio di una lettera raccomandata. Solo gli annunci della soppressione delle limitazioni di cui alla lettera a avvengono elettronicamente in modo automatico quando le autorità cantonali di vigilanza la inseriscono nel GesReg.
Il capoverso 7 sancisce che le autorità di vigilanza cantonali (non appena ne vengono a conoscenza) annunciano senza indugio alla CRS il decesso di un professionista sanitario e iscrivono tale informazione (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. l).
Articolo 7 Scuole universitarie e altri istituti accademici
Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici di cui alla LPSU annunciano alla CRS i dati di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettere a–e relativi a coloro che hanno concluso un ciclo di studi accreditato ai sensi della LPSan, nonché i dati del relativo titolo di studio svizzero