Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/69: Diritto d'esecuzione concernente la legge federale del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (LPSan) (ordinanza sulle competenze LPSan, ordinanza sul riconoscimento delle professioni sanitarie, ordinanza sul registro LPSan); revisioni parziali dell'ordinanza sulle professioni mediche, dell'ordinanza sul registro LPMed, dell'ordinanza sulle professioni psicologiche e dell'ordinanza sul registro LPPsi · 12 pagine
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200 000 franchi di costi unici per la creazione del registro, che possono essere finanziati dall’UFSP nel quadro dei mezzi a sua disposizione. Si rinuncia a fatturare la metà dei costi ai Cantoni in quanto, rispetto a un’eventuale loro partecipazione, l’onere amministrativo sarebbe troppo elevato.
Cantoni
L’ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sui Cantoni. Essi esercitano la vigilanza nei confronti dei professionisti sanitari e rilasciano le autorizzazioni all’esercizio della professione secondo il diritto cantonale. Le autorizzazioni all’esercizio della professione rilasciate sono già attualmente iscritte nel NAREG.
In misura temporanea, prima dell’entrata in vigore della LPSan, le autorità cantonali dovranno farsi carico di un determinato onere aggiuntivo dovuto al trasferimento dei dati esistenti nel NAREG relativi ai titolari di autorizzazioni all’esercizio della professione ai sensi del diritto cantonale. Una volta operativo, il GesReg agevolerà i Cantoni nell’esercizio delle loro funzioni nel quadro dell’esecuzione della LPSan.
Non vi saranno quindi consistenti costi a lungo termine per i Cantoni. Sono fatti salvi gli obblighi della Confederazione e dei Cantoni in caso di eventuali differenze tra gli emolumenti riscossi e i costi risultanti dalla tenuta del registro. In tal caso, la quota cantonale sarà ripartita tra i Cantoni sulla base del numero di abitanti (cfr. art. 28 cpv. 3 LPSan).
Scuole universitarie, altri istituti accademici e scuole specializzate superiori
L’ordinanza non comporta ripercussioni derivanti dalla LPSan sulle scuole universitarie.
Già attualmente le scuole universitarie, gli altri istituti accademici e le scuole specializzate superiori sono tenuti a comunicare alla CRS i dati relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio affinché siano iscritti nel NAREG. Questo obbligo di comunicare alla CRS previsto dalla presente ordinanza non genererà quindi alcun onere aggiuntivo.