Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine
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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003
Articolo 41c Procedura e consultazione dell'UFAC
Capoverso 1:
Prima di decidere in merito alla costruzione, modifica o risanamento di un'area d’atterraggio d’ospedale della categoria speciale e della categoria normale dotata di procedure di volo strumentale, l'autorità cantonale competente (preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia) deve consultare l'UFAC. Per le aree d'atterraggio d'ospedale della categoria normale che non dispongono di procedure di volo strumentale e per le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso non vi è invece alcun obbligo di consultazione. In questi casi l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, se vuole, può comunque consultare l'UFAC. Quest’ultimo raccomanda di seguire comunque tale procedura ai fini della sicurezza aerea. In tal caso, l'Ufficio invia un feedback aeronautico all'autorità.
Capoverso 2:
Nell'ambito della consultazione, l'UFAC effettua un esame specifico dal profilo della navigazione aerea e ne espone il risultato e le condizioni richieste in un parere all'attenzione
dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia. La presente disposizione garantisce che, nell'ambito della procedura di autorizzazione edilizia, i progetti per la costruzione, la modifica o il risanamento di aree d’atterraggio d’ospedale della categoria speciale e della categoria normale dotate di procedure di volo strumentale siano sottoposti a tale esame. L'U-FAC parte dal presupposto che l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia si attenga sostanzialmente all'esame specifico dal profilo della navigazione aerea o che, in caso contrario, consulti l'UFAC.
Capoverso 3:
La presente disposizione garantisce che l'UFAC, da una parte, sia informato in merito all'autorizzazione edilizia e, dall'altra, possa verificare se nella decisione dell'autorità preposta al rilascio siano state considerate le condizioni dell'esame specifico dal profilo della navigazione aerea. Qualora esse non siano state tenute in considerazione o lo siano state solo in parte, l'UFAC può disporre dei rimedi giuridici di cui all'articolo 44 OAEs.
Articolo 41d Esigenze specifiche della navigazione aerea
Capoverso 1:
Per quanto concerne l'organizzazione infrastrutturale, alle aree d’atterraggio d’ospedale della categoria speciale e della categoria normale dotate di procedure di volo strumentale si applicano le norme e le raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), analogamente agli impianti della navigazione aerea. Sono fatte salve le deroghe notificate dalla Svizzera in virtù dell'articolo 38 della Convenzione.
Capoverso 2:
Il 1º gennaio 2017, è entrata in vigore una direttiva dell'UFAC che precisa le prescrizioni dell'OACI di cui al capoverso 1 che si applicano alle aree d'atterraggio d'ospedale. Tale direttiva dovrà essere conseguentemente adeguata al momento dell'entrata in vigore della revisione dell'OAEs. Armonizza i principi di concezione e di gestione delle aree d'atterraggio d’ospedale nonché i criteri per le procedure di volo e vuole essere uno strumento di aiuto per i progettisti e le autorità competenti. Inoltre mira al raggiungimento di uno standard di sicurezza elevato e a che tali aree siano allestite in tutta la Svizzera conformemente alle esigenze della navigazione aerea, aumentando ulteriormente la sicurezza.
10/14 *COO.2207.111.2.4032894*