Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine

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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Articolo 2 Definizioni

Lettera g (nuova):

Nella lettera g vengono definite le aree d’atterraggio d’ospedale. Affinché un un'area d'atterraggio in prossimità di un ospedale venga considerata un'area d'atterraggio d’ospedale ai sensi dell'OAEs, l'ospedale deve disporre di un servizio di pronto soccorso. Tale restrizione è necessaria dato che le disposizioni del titolo 4a dell'ordinanza sono eccessivamente liberali, mentre dovrebbero applicarsi solo agli ospedali che dispongono di un servizio di pronto soccorso, ovvero a quelli di grande interesse pubblico. Ad esempio gli avvicinamenti alle e i decolli dalle aree d’atterraggio d’ospedale sono ammessi a tutte le ore del giorno e della notte (art. 38 cpv. 2 OAEs). Con questa definizione restrittiva delle aree d’atterraggio d’ospedale il legislatore intende evitare soprattutto che le cliniche di chirurgia estetica e altre istituzioni simili che non dispongono di un servizio di pronto soccorso traggano vantaggio da questa regolamentazione liberale. A tali aree d'atterraggio si applicano le restanti disposizioni relative alle aree d'atterraggio secondo l’OAEs. È stata anche verificata l'opportunità di classificare le aree d’atterraggio d’ospedale sulla base dell’elenco cantonale degli ospedali Dopo un attento esame, tale criterio è stato tuttavia reputato inadeguato e abbandonato, in particolare perché gli elenchi cantonali non vengono allestiti secondo criteri uniformi.

È fatta salva la disposizione all'articolo 38 lettera a OAEs in cui, contrariamente alle disposizioni relative alle aree d’atterraggio d’ospedale, è indicato lo scopo preciso del volo (emergenze). La disposizione consente di spostare in ogni momento i pazienti ricoverati in un ospedale senza servizio di pronto soccorso in un altro ospedale con servizio di pronto soccorso. Tali voli delle aeroambulanze sono ammessi 24 ore su 24.

Lettera h (nuova):

La lettera h definisce le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso. Esse corrispondono alle attualmente esistenti aree d'atterraggio per salvataggi e ricerche presso infrastrutture di trasporto (ad es. tunnel ferroviari o stradali) o aree industriali menzionate nell'articolo 56 OSIA. Non sono state apportate modifiche sostanziali.

Articolo 7 Autorizzazioni per determinate categorie di aeromobili

Capoverso 4 (nuovo):

Le condizioni di cui all'articolo 7 capoverso 2 della vigente OAEs vanno adempiute. A tale riguardo, gli elicotteri stranieri ricevono lo stesso trattamento giuridico di quelli nazionali. Il rispetto di queste condizioni si giustifica nell’ottica della sicurezza aerea. Nel caso degli elicotteri di Stato stranieri, l'UFAC decide in merito al rilascio di un'autorizzazione dopo consultazione dei Comuni di ubicazione e dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Nelle decisioni l'Ufficio deve tenere conto degli interessi di entrambe le autorità, ma può anche discostarsene a seguito di una ponderazione degli interessi.

Articolo 18 Precauzioni nelle zone protette (il testo francese deve essere adeguato)

Concerne solo il francese.

Articolo 19 Atterraggi esterni nelle zone protette

Capoverso 1 (integrazione):

L'avamprogetto prevede che l'articolo 19 capoverso 1 si applichi ora su riserva dell’articolo 26 OAEs. La norma vigente non consente gli atterraggi esterni a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m d'altitudine nelle zone protette di cui all'articolo 19 OAEs. Le precedenti disposizioni del DATEC sono state integrate nell'OAEs (art. 26), ma l’introduzione delle

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