Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine

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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Titolo 4a: Aree d’atterraggio d’ospedale e aree d'atterraggio per operazioni di soc-

corso

Data la loro specificità, le disposizioni relative alle aree d'atterraggio d’ospedale e alle aree d’atterraggio per operazioni di soccorso compaiono nel nuovo titolo 4a. I successivi articoli 41a–41g sono nuovi.

Articolo 41a Categorizzazione delle aree d’atterraggio d’ospedale

Capoverso 1 lettera a:

L'articolo 41a OAEs suddivide le aree d’atterraggio d’ospedale in due categorie: categoria speciale e categoria normale. Nella categoria speciale rientrano le aree d'atterraggio dei centri politraumatologici secondo l'elenco della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) consultabile su Internet. Si tratta di ospedali altamente specializzati. Attualmente sull'elenco si trovano i seguenti 12 centri politraumatologici: ospedale cantonale di Aarau, Inselspital di Berna, ospedale universitario di Basilea, ospedali universitari di Ginevra, ospedale cantonale dei Grigioni, ospedale cantonale di Lucerna, ospedale cantonale di San Gallo, ospedale regionale di Lugano-Civico, centro ospedaliero universitario del Cantone di Vaud, ospedale di Sion, ospedale cantonale di Winterthur e ospedale universitario di Zurigo. Questo elenco non è rigido e si può modificare. Rientrano nella categoria speciale anche le aree d’atterraggio d’ospedale con una media di più di 200 movimenti di volo all’anno negli ultimi cinque anni (per movimento di volo si intende un decollo o un atterraggio), quindi aree d'atterraggio d’ospedale utilizzate con una certa regolarità e frequenza. Al momento gli ospedali che vengono attribuiti alla categoria speciale in base al numero di movimenti di volo sono 13. Nella categoria speciale figurano complessivamente 25 ospedali. È ragionevole che i centri politraumatologici e gli altri ospedali le cui aree d'atterraggio sono frequentemente utilizzate siano integrati nella categoria speciale. Per essi saranno stabilite esigenze più rigide per quanto concerne la sicurezza e l'ambiente e prescrizioni vincolanti.

Capoverso 1 lettera b:

Attualmente le restanti circa 220 aree d'atterraggio d'ospedale rientrano nella categoria normale, sempreché rispettino la condizione di cui all'articolo 2 lettera g. L'UFAC parte dal presupposto che praticamente tutti questi ospedali dispongano di un servizio di pronto soccorso. Le aree d'atterraggio di alcuni di essi vengono utilizzate solo sporadicamente e annualmente registrano solo pochi movimenti di volo.

Capoverso 2:

Le aree d'atterraggio d'ospedale della categoria normale dotate di procedure di volo strumentale sono assimilate alla categoria speciale per quanto concerne le disposizioni del titolo 4a. Dato il numero limitato di movimenti di volo e la loro importanza secondaria, rientrano tuttavia nella categoria normale. Si terrà tuttavia conto della loro particolare situazione nella prassi, in particolare nella direttiva e nell'organizzazione delle infrastrutture.

Articolo 41b Autorizzazione edilizia e obbligo di pianificare

Capoverso 1:

L'obbligo di ottenere un'autorizzazione edilizia per le aree d’atterraggio d’ospedale e le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso è retto dall'articolo 22 capoverso 1 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e dalle relative disposizioni d'esecuzione cantonali. Il tenore del capoverso 1 è identico a quello dell'articolo 40 capoverso 1 OAEs relativo all'obbligo di autorizzazione edilizia. Si rimanda quindi alle spiegazioni già esistenti.

8/14 *COO.2207.111.2.4032894*