Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine

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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003

Capoverso 2bis(nuovo):

Per quanto concerne il contenuto materiale, si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 19 capoverso 1. L’avamprogetto prevede che l'UFAC possa rilasciare un'autorizzazione secondo l'articolo 26 capoverso 1. Poiché si tratta di atterraggi esterni in zone protette di cui all'articolo 19 capoverso 1, prima di decidere l’UFAC consulta anche l'UFAM e l'ARE, oltre alle autorità citate nel capoverso 2. Dato che tali atterraggi esterni spesso non possono essere pianificati con molto anticipo e vengono effettuati a breve termine, le autorità menzionate devono poter essere consultate anche per e-mail o per telefono.

Articolo 32 Restrizioni

Lettera f (adeguamento):

La disciplina vigente relativa alla distanza minima dagli esercizi pubblici deve essere adeguata anche nel caso dei voli non commerciali. Per la motivazione si rimanda alle precedenti spiegazioni relative all'articolo 25 lettera d.

Articolo 33 Definizione e campo d'applicazione

Capoverso 1 lettera b numero 1 (adeguamento dovuto alla suddivisione nei numeri 1 e 2): Il tenore dell'articolo 33 capoverso 1 lettera b numero 1 corrisponde a quello del vigente articolo 33 capoverso 1 lettera b.

Capoverso 1 lettera b numero 2 (nuovo):

Al momento dell'elaborazione dell'OAEs, i voli d'addestramento ai fini del mantenimento delle autorizzazioni (come ad es. i voli effettuati di notte, con verricello, con visori notturni ecc.)

non erano stati inclusi tra i «voli d'istruzione». Tale lacuna sarà ora colmata con la nuova disposizione al numero 2. La disposizione è formulata in modo restrittivo: si deve trattare di un'esigenza dell'UFAC e del mantenimento di un'autorizzazione. Come esempio, citiamo il caso di un pilota stazionato a Zermatt con il suo elicottero. Secondo il diritto vigente, per l'addestramento con il verricello tale pilota deve volare fino a valle, poiché tale addestramento è ammesso solo a meno di 1100 m di altitudine. La nuova disposizione consente al pilota di effettuare tale addestramento nelle vicinanze di Zermatt, dato che secondo l'articolo 34 capoverso 1 lettera a OAEs quest’ultimo è vietato solo a più di 2000 m di altitudine. In questo modo possono essere evitati voli inutili, considerato che l'addestramento può essere effettuato anche nelle vicinanze degli eliporti esistenti situati a un'altitudine maggiore.

Articolo 34 Restrizioni

Capoverso1 lettera e (adeguamento):

La disciplina vigente relativa alla distanza minima dagli esercizi pubblici deve essere adeguata anche nel caso dei voli d'istruzione. Per la motivazione si rimanda alle precedenti spiegazioni relative all'articolo 25 lettera d.

Articolo 35 Atterraggi esterni ammessi

Capoverso 1 (integrazione):

Le imprese di salvataggio, insieme ai loro partner, svolgono sporadicamente esercitazioni in aree abitate, ad esempio evacuazioni con l'aiuto dei pompieri o per il recupero di esperti di salvataggio da luoghi definiti. Tali esercitazioni sono necessarie per provare sul campo le operazioni di soccorso in aree abitate. Al momento dell'elaborazione dell'OAEs, non si era tenuto conto di questa fattispecie. L'aggiunta dell'espressione «zone residenziali» nell'articolo 35 capoverso 1 OAEs permetterà di svolgere tali esercitazioni in futuro.

6/14 *COO.2207.111.2.4032894*