Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine
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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003
La modifica dell'OAEs con l'introduzione delle aree d’atterraggio d’ospedale e delle aree d'atterraggio per operazioni di soccorso è anche l'occasione per colmare le menzionate lacune e adeguare alcune disposizioni.
2. Spiegazioni relative alle singole disposizioni
Articolo 1 Oggetto e campo d'applicazione
Capoverso 3 (adeguamento):
Finora l'OAEs non definiva con precisione il campo d'applicazione per gli aeromobili di Stato nazionali e stranieri con occupanti. La modifica dell'articolo 1 capoverso 3 permette ora di colmare questa lacuna, precisando che l'OAEs si applica in linea di principio agli aeromobili di Stato nazionali e stranieri con occupanti, ma non agli aeromobili immatricolati militarmente, né a quelli impiegati a fini militari. A seconda dello scopo del volo, la competenza spetta alle Forze aeree, alla Polizia o alle dogane. Si pensi ad esempio alle esercitazioni militari nell'Arco alpino a cui partecipano elicotteri militari stranieri o ai voli transfrontalieri di elicotteri di polizie o dogane straniere.
Capoverso 4 lettera a (abrogazione):
Le aree d’atterraggio d’ospedale e le aree d'atterraggio per operazioni di soccorso sono ora disciplinate nel titolo 4a della presente ordinanza. L'articolo 1 capoverso 4, che escludeva dal campo d'applicazione dell'OAEs gli eliporti in prossimità degli ospedali nonché altre aree d'atterraggio per operazioni di soccorso, è stato pertanto abrogato.
Capoverso 4 lettera b (adeguamento):
L'adeguamento è di carattere redazionale. Il capoverso 4 lettera b diventa il nuovo capoverso 4. Data l'abrogazione del capoverso 4 lettera a, l'OSIA viene menzionata per la prima volta nel nuovo capoverso 4 e la sua denominazione deve pertanto esservi scritta per
esteso.
Capoverso 5 (adeguamento):
Finora gli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche erano
esclusi dal campo d'applicazione dell'OAEs. A essi si applicavano esclusivamente gli articoli 85–91 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01). Ora le disposizioni relative all'ambiente all'articolo 18 e all'articolo 19 capoverso 1 OAEs si applicheranno anche alle manifestazioni aeronautiche pubbliche. Gli atterraggi esterni nell'ambito di manifestazioni aeronautiche pubbliche non devono tuttavia beneficiare di un trattamento più favorevole rispetto ai restanti atterraggi esterni dal punto di vista del diritto ambientale. Finora l'UFAC poteva influire solo sulle manifestazioni aeronautiche pubbliche che necessitano di una sua autorizzazione secondo l'articolo 86 capoverso 1 ONA. In questo caso gli atterraggi esterni in zone protette di cui all'articolo 19 capoverso 1 OAEs sono vietati. Non poteva invece avere alcuna influenza sulle manifestazioni aeronautiche pubbliche che, secondo l'articolo 86 capoverso 2 lettera c ONA, non necessitano di alcuna autorizzazione. Finora quindi, da una parte, l'OAEs non era applicabile a questi casi e, dall'altra, tali manifestazioni non necessitavano dell’autorizzazione di cui all'ONA. La revisione dell'OAEs introduce ora una parità di trattamento di tutte le manifestazioni aeronautiche, soggette o meno ad autorizzazione, e tiene conto della protezione ambientale.
3/14 *COO.2207.111.2.4032894*