Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003
nuove disposizioni in materia di protezione ambientale nell'articolo 19 OAEs le ha limitate non ammettendo alcuna deroga nelle zone protette. Tale restrizione non corrispondeva all’intenzione del legislatore e deve quindi essere corretta, in modo da permettere il ripristino della situazione precedente. Nella pratica questa restrizione ha causato diversi problemi, ad esempio in occasione degli arrivi in montagna del Tour de Suisse o del Campionato mondiale di sci a St. Moritz, casi in cui l'area d'atterraggio si trova in una zona protetta a più di 1100 m d'altitudine e in cui non si tratta di lavori aerei.
Una nuova possibilità di deroga è introdotta con il nuovo articolo 38a per gli aeromobili di Stato stranieri cui si fa riferimento nell'articolo 19 capoverso 1.
Articolo 25 Restrizioni
Lettera d (adeguamento):
Nell'ambito di trasporti di persone a scopo turistico o sportivo, la disciplina vigente non ammette atterraggi esterni nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici e agli assembramenti di persone all'aperto. L'onere amministrativo che l'UFAC deve affrontare per il trattamento di oltre 100 domande di autorizzazioni eccezionali di cui all'articolo 10 OAEs per deroghe alla norma del raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici è particolarmente notevole, senza che ne risulti un guadagno in termini di sicurezza per gli operatori degli elicotteri o gli utenti degli esercizi pubblici.
La regolamentazione concernente gli esercizi pubblici non si è rivelata efficace nella pratica e deve essere quindi adeguata. L’avamprogetto di revisione dell’OAEs ha soppresso l’obbligo di autorizzazione per gli atterraggi esterni nei pressi degli esercizi pubblici, sempreché non abbia luogo nessun assembramento di persone all'aperto. Precedentemente, in caso di atterraggio nel raggio di 100 m attorno agli esercizi pubblici la sicurezza era maggiore, poiché molti esercizi avevano predisposto un'area d'atterraggio che secondo la normativa vigente poteva essere utilizzata solo con un'autorizzazione eccezionale dell'UFAC. Molto spesso il terreno oltre il raggio di 100 m dagli esercizi pubblici è meno adatto agli atterraggi esterni, a causa della sua scoscesità, degli alberi, delle linee ad alta tensione, delle abitazioni, ecc. Indipendentemente dalle norme vigenti per quanto concerne gli esercizi pubblici, è il comandante dell'aeromobile, responsabile della sicurezza di un atterraggio (art. 17 cpv. 1 OAEs), a dover decidere se è possibile effettuare un atterraggio sicuro. Inoltre, l'atterraggio nei pressi di un esercizio pubblico nella prassi ha luogo solo con il consenso del gestore dello stesso.
Articolo 26 Autorizzazioni per atterraggi esterni a più di 1100 m d'altitudine e nelle zone protette
Capoverso 1 lettera d (nuovo):
Finora non esiste alcuna regolamentazione relativa ai cosiddetti ponti aerei che vengono allestiti quando le vie di comunicazione pubbliche, come le strade e le ferrovie, non sono più percorribili. Contrariamente ai lavori aerei, i trasporti di persone a scopo turistico o sportivo a più di 1100 m di altitudine non sono ammessi (art. 25 OAEs). Inoltre, i Cantoni e i Comuni allestiscono i ponti aerei con prassi assai divergenti, come emerso nell'inverno 2017/2018 ad Adelboden e a Zermatt. La nuova disposizione introdurrà una disciplina uniforme a livello nazionale: previa consultazione delle autorità cantonali competenti e del Comune di ubicazione, l'UFAC potrà autorizzare tali ponti aerei quando le principali vie di comunicazione pubbliche non sono più percorribili.
5/14 *COO.2207.111.2.4032894*