Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine

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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003

protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio (risanamento conforme alla legislazione sulla protezione contro l'inquinamento fonico).

Capoverso 2 (nuovo):

La disposizione transitoria del capoverso 1 non si applica nel caso in cui un'area d'atterraggio d'ospedale della categoria speciale esistente non soddisfi le esigenze specifiche della navigazione aerea e debba essere risanata secondo la disposizione transitoria dell'articolo 46a OAEs, ma esista già un progetto concreto di nuova costruzione da realizzare nel prossimo futuro. Nell’ottica della proporzionalità, non devono essere creati impedimenti non necessari e l'UFAC, in caso di richiesta motivata, può prorogare il termine di tre anni.

Modifica di altri atti normativi

In seguito all'estensione della portata dell'articolo 19 capoverso 1 OAEs che consente ora di derogare al divieto di atterraggi esterni nelle zone protette, ora anche su riserva degli articoli 26 e 38a OAEs, devono essere modificate anche l'ordinanza sui parchi d'importanza nazionale (OPar), l'ordinanza sulle bandite federali (OBAF) e l'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

L'articolo 86 dell'ordinanza sulla navigazione aerea (ONA) viene completato con il nuovo capoverso 3. Si tratta di un rinvio all'articolo 1 capoverso 5 OAEs che facilita la comprensione della disposizione. Per quanto concerne il contenuto materiale, si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 1 capoverso 5 OAEs.

Con la nuova disciplina delle aree d’atterraggio d’ospedale e delle aree d'atterraggio per operazioni di soccorso nel titolo 4, è abrogato l'articolo 56 OSIA.

3. Conseguenze

Conseguenze finanziarie

Secondo la disposizione transitoria all’articolo 46a OAEs, le aree d’atterraggio d’ospedale della categoria speciale devono soddisfare le esigenze specifiche della navigazione aerea di cui all'articolo 41d al più tardi 5 anni dopo dall'entrata in vigore della revisione dell’OAEs. Se l’attuazione dell’articolo 41e dell’OAEs richiede un risanamento o un adeguamento edile, al contempo devono essere tenuti in considerazione anche gli interessi della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente (risanamento conforme alla legislazione sulla protezione contro l'inquinamento fonico). Ne risultano costi per i gestori d’ospedale o i Cantoni. Occorre tuttavia aggiungere che, negli ultimi anni, alcune aree d’atterraggio d’ospedale della categoria speciale e normale sono già state costruite o risanate secondo le norme attualmente vigenti. Il fabbisogno di investimento residuo è stato stimato a circa 20 milioni di franchi.

Conseguenze sul personale

Gli adeguamenti edili e i risanamenti potrebbero comportare un certo onere supplementare per i gestori d’ospedale e per le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione edilizia durante i 5 anni del termine transitorio. Tale onere sarà tuttavia ripartito tra i singoli ospedali e i Cantoni e non avrà ripercussioni sul personale. Anche gli esami specifici dal profilo della navigazione aerea e altre disposizioni (ad es. catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli e procedura di volo strumentale) comporteranno un carico di lavoro supplementare per l’UFAC, ma non ci sarà alcuna ripercussione sul personale.

13/14 *COO.2207.111.2.4032894*