Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/74: Revisione parziale dell'ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) · 14 pagine
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N. dossier: BAZL / 042.31-00011/00007/00003
Articolo 38
Capoverso 1 (nuovo):
All'articolo 38 è aggiunto il capoverso 2; di conseguenza, l'articolo 38 nel suo tenore attuale diventa il capoverso 1.
Capoverso 1 lettera a (correzione):
Concerne solo il tedesco.
Capoverso 2 (nuovo):
Gli atterraggi esterni su aree d’atterraggio d’ospedale e aree d'atterraggio per operazioni di soccorso necessari per motivi medici non necessitano di alcuna autorizzazione dell'UFAC. Se si tratta di urgenze mediche, sono ammessi senza restrizioni temporali. Gli altri voli (ad es. voli di trasferimento di pazienti non necessari per motivi medici) non sono vietati, ma non beneficiano della nuova disciplina liberale del capoverso 2. Contrariamente agli aerodromi, tali aree non necessitano di un regolamento d'esercizio approvato dall'UFAC. Le procedure operative sulla piattaforma d'atterraggio sono appannaggio del gestore d'ospedale.
Articolo 38a Autorizzazioni per aeromobili di Stato stranieri
L'OAEs vigente non disciplina gli atterraggi esterni di aeromobili di Stato stranieri impiegati per scopi statali e immatricolati civilmente o militarmente. Tale lacuna legislativa ha comportato vari conflitti in aree densamente popolate o in altre aree sensibili. La disposizione all'articolo 38a OAEs provvederà ora a colmarla. Per consentire l'ingresso di aeromobili di Stato stranieri in Svizzera, l'UFAC continuerà a rilasciare la cosiddetta Diplomatic Clearance. Le autorizzazioni che l'UFAC poteva finora rilasciare per singoli casi in virtù dell'articolo 8 LNA sono ora sostituite dalla nuova disposizione generale dell'articolo 38a OAEs.
Articolo 39 Restrizioni di diritto aeronautico per costruzioni e impianti su aree d'at-
terraggio
Capoverso 2 lettera c (adeguamento):
Nell'ambito dell'attuazione, sono emersi pareri contrastanti sui tipi di superfici d'atterraggio ammessi e su che cosa si intende per «piste con rivestimento duro». La nuova lettera c intende portare chiarezza con l'aggiunta di «superfici d'atterraggio non impermeabilizzate» e citando come esempio il «grigliato erboso in calcestruzzo». Sono ammissibili i cosiddetti pannelli perforati, sempreché permettano all'acqua di filtrare. Non sono tuttavia ammesse le superfici d'atterraggio completamente impermeabilizzate, ad esempio quelle di cemento o asfalto.
Capoverso 2 lettera d (nuovo):
Data la precisazione alla lettera c, le «lievi modifiche del terreno», finora citate nella lettera c, vengono ora menzionate separatamente nella lettera d. Non sono state apportate modifiche sostanziali.
Capoverso 3 lettera d (abrogazione):
La disposizione concernente le «piste con rivestimento duro» è abrogata. Tale modifica è collegata alle spiegazioni relative alla modifica dell'articolo 39 capoverso 2 lettera c. Le piste con rivestimento duro, ossia quelle rivestite di cemento o di asfalto e completamente impermeabilizzate non sono ammesse.
7/14 *COO.2207.111.2.4032894*