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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Titolo dopo l’art. 112

Titolo sesto: Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e consulenza, promozione

della coltivazione delle piante e dell’allevamento di animali nonché risorse gene-

tiche

Capitolo 1: Principio

Art. 113 cpv. 1

1 La Confederazione promuove l’elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze nella filiera agroalimentare e sostiene così i rispettivi sforzi volti a produrre in modo razionale e sostenibile.

Art. 116 Aiuti finanziari e mandati di ricerca

1 Periodicamente la Confederazione può sostenere organizzazioni mediante aiuti finanziari per prestazioni nella ricerca.

2 La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca

3 Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

Titolo dopo l’art. 117

Capitolo 2: Valorizzazione e scambio delle conoscenze

Inserire dopo il titolo del capitolo 2

Art. 118 Interconnessione, sperimentazione e divulgazione

La Confederazione può versare aiuti finanziari a:

a. organizzazioni e progetti che contribuiscono all’interconnessione di ricerca, formazione e consulenza con la pratica nella filiera agroalimentare;

b. progetti che sperimentano le cognizioni scientifiche acquisite nel campo della ricerca al fine dell’applicazione pratica;

c. progetti che divulgano alla pratica e all’opinione pubblica nuove tecnologie nonché nuovi metodi, processi e servizi.

Art. 119 Reti di competenze e d’innovazione e istituto di allevamento equino

1 La Confederazione può versare aiuti finanziari per la creazione e la gestione di reti di competenze e d’innovazione.

2 La Confederazione gestisce un istituto di allevamento equino come centro di competenza per l’allevamento e la detenzione di cavalli. L’istituto è subordinato all’UFAG.