Progetto

Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 12Fedlex · Progetto

Legge sull’agricoltura

Art. 146b Utilizzo di dati a scopi scientifici

Le organizzazioni sostenute in virtù dell’articolo 141 devono mettere a disposizione i dati sulle caratteristiche zootecniche.

Art. 147

Abrogato

Art. 153 Rubrica

Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 153a Provvedimenti di lotta contro determinati organismi nocivi

Per gli organismi nocivi per cui, a causa delle loro proprietà biologiche, non sono possibili provvedimenti efficaci atti a impedirne l’introduzione e la diffusione e per quelli che non soddisfano più i criteri per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e se è possibile una lotta efficace con un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può in particolare:

a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;

b. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da tali organismi nocivi.

Art. 160b Procedura d’opposizione concernente i prodotti fitosanitari

1 L’autorità di omologazione pubblica le decisioni concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari nel Foglio federale.

2 Chi, secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa, è parte, può fare opposizione presso l’autorità di omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 166 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 3

1 … Sono escluse le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo l’articolo 14; è invece ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione nonché dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli dagli uffici fede-

7 RS 172.021

8 RS 0.916.026.81