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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 146b Utilizzo di dati a scopi scientifici
Le organizzazioni sostenute in virtù dell’articolo 141 devono mettere a disposizione i dati sulle caratteristiche zootecniche.
Art. 147
Abrogato
Art. 153 Rubrica
Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi
Inserire prima del titolo della sezione 3
Art. 153a Provvedimenti di lotta contro determinati organismi nocivi
Per gli organismi nocivi per cui, a causa delle loro proprietà biologiche, non sono possibili provvedimenti efficaci atti a impedirne l’introduzione e la diffusione e per quelli che non soddisfano più i criteri per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e se è possibile una lotta efficace con un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può in particolare:
a. ordinare la sorveglianza della situazione fitosanitaria;
b. ordinare il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da tali organismi nocivi.
Art. 160b Procedura d’opposizione concernente i prodotti fitosanitari
1 L’autorità di omologazione pubblica le decisioni concernenti l’omologazione di prodotti fitosanitari nel Foglio federale.
2 Chi, secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 19687 sulla procedura amministrativa, è parte, può fare opposizione presso l’autorità di omologazione entro 30 giorni dalla pubblicazione. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.
Art. 166 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 3
1 … Sono escluse le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo l’articolo 14; è invece ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 Contro le decisioni prese in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d’esecuzione nonché dell’Accordo del 21 giugno 19998 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli dagli uffici fede-