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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi

Art. 27a lett. b e 27b lett. b

Abrogati

Art. 50a cpv. 1

1 Il Consiglio federale istituisce un registro delle indicazioni geografiche per i prodotti, eccettuati i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, i prodotti di selvicoltura e i prodotti di selvicoltura trasformati.

2. Legge federale del 24 gennaio 199112 sulla protezione delle acque

Art. 12 cpv. 4 periodo introduttivo

4 In un’azienda agricola con un notevole effettivo di animali da reddito, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al concime di fattoria (art. 14), se:

Art. 14 cpv. 2, 4 e 7

2 Il concime di fattoria deve essere valorizzato a fini agricoli o ortoflorovivaistici in modo rispettoso dell’ambiente e secondo lo stato della tecnica. Se il concime di fattoria non può essere valorizzato sulla superficie utile, propria o affittata, sono ammessi anche utilizzi per scopi energetici, nei quali il concime di fattoria non è valorizzato a fini agricoli o ortoflorovivaistici.

4 La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di due unità e mezzo di bestiame grosso-letame.

7Abrogato

11 RS 232.11

12 RS 814.20