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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

a. l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità;

b. la promozione, la preservazione e lo sviluppo di paesaggi rurali variati;

c. un impiego sostenibile, adeguato alla sopportabilità degli ecosistemi, di risorse quali suolo, acqua e aria nonché per il miglioramento dell’efficienza nell’impiego di mezzi di produzione.

2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari, per ettaro o per carico usuale, se esiste una strategia agricola regionale da essa approvata.

3 La Confederazione versa al massimo il 70 per cento dei contributi. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

Art. 77 Contributi di transizione

1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione riferiti all’azienda.

2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui all’articolo 70 capoverso 2 lettere a-e nonché per i contributi per l’impiego sostenibile delle risorse naturali (articoli 77a e 77b e indennità di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque).

3 I contributi di transizione sono versati in riferimento all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra:

a. i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a, b e c e 72 della versione in vigore al 31 dicembre 2021; e

b. i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettera b e 72 della versione in vigore al 1° gennaio 2022.

4 Il Consiglio federale stabilisce:

a. il calcolo dei contributi per la singola azienda;

b. le modalità in caso di cessione dell’azienda e di importanti cambiamenti strutturali.

Art. 87 Scopo

1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali per:

a. rafforzare la competitività delle aziende;

b. migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende;

c. preservare la capacità di produzione dell’agricoltura;

d. promuovere una produzione rispettosa dell’ambiente e degli animali;

e. rafforzare le aree rurali.

5 RS 814.20