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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 38 cpv. 2 primo periodo e 2bis3

2 Il supplemento è di 13 centesimi, dedotto l’importo del supplemento per il latte commerciale di cui all’articolo 40. …

2bis Il Consiglio federale stabilisce se i supplementi devono essere versati ai valorizzatori del latte a destinazione dei produttori o direttamente ai produttori.

Art. 39 Supplemento per il foraggiamento senza insilati

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per il latte prodotto tutto l’anno senza somministrazione di insilati.

2 Il supplemento è di 6 centesimi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per il versamento del supplemento.

3 Il Consiglio federale può adeguare l’ammontare del supplemento tenendo conto dell’evoluzione dei quantitativi.

Titolo prima dell’art. 41

Sezione 4a: Contributo al controllo del latte

Art. 41

1 Per garantire l’igiene del latte, la Confederazione può versare contributi per coprire parte dei costi di laboratorio dei laboratori di analisi incaricati dalle organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte.

2 I contributi sono versati sulla base di una decisione, sotto forma di importi forfettari.

3 Nel fissare l’importo dei contributi si garantisce che le organizzazioni nazionali dei produttori e dei valorizzatori del latte forniscano prestazioni proprie adeguate.

4 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze e la procedura per la concessione dei contributi.

Art. 46 cpv. 3

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe per:

a. le stazioni di ricerche agronomiche della Confederazione;

b. le aziende che svolgono un’attività d’interesse pubblico d’importanza regionale smaltendo, nell’alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari dei settori lattiero e alimentare;

c. le aziende sperimentali.

3 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 15 dicembre 2017 (FF 2017 6785)