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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 87a Provvedimenti sostenuti

1 La Confederazione sostiene:

a. migliorie fondiarie;

b. infrastrutture di trasporto agricole;

c. impianti e provvedimenti nel settore del bilancio idrico e del suolo;

d. infrastrutture di base nelle regioni rurali;

e. progetti di sviluppo regionale;

f. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;

g. edifici e impianti agricoli;

h. provvedimenti per promuovere animali da reddito sani e una produzione rispettosa dell’ambiente;

i. provvedimenti per promuovere la cooperazione interaziendale;

j. provvedimenti per promuovere l’acquisizione di aziende agricole;

k. la diversificazione dell’attività nell’agricoltura e nei settori affini;

l. l’elaborazione di strategie agricole regionali;

2 Si sostengono provvedimenti individuali e collettivi.

Art. 88 Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi

1 Si sostengono provvedimenti collettivi se sono interessate in misura determinante le seguenti aziende:

a. almeno due aziende di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera a;

b. un’azienda d’estivazione; o

c. una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.

2 Si sostengono provvedimenti collettivi di ampia portata se:

a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente; o

b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.

Art. 89 rubrica, cpv. 1 lett. b, g e h nonché cpv. 3

Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali

1 Si sostengono provvedimenti individuali se sono adempiute le seguenti condizioni:

b. il richiedente gestisce l’azienda in modo economicamente efficace;

g. il proprietario gestisce l’azienda o la gestirà dopo l’investimento;