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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 87a Provvedimenti sostenuti
1 La Confederazione sostiene:
a. migliorie fondiarie;
b. infrastrutture di trasporto agricole;
c. impianti e provvedimenti nel settore del bilancio idrico e del suolo;
d. infrastrutture di base nelle regioni rurali;
e. progetti di sviluppo regionale;
f. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
g. edifici e impianti agricoli;
h. provvedimenti per promuovere animali da reddito sani e una produzione rispettosa dell’ambiente;
i. provvedimenti per promuovere la cooperazione interaziendale;
j. provvedimenti per promuovere l’acquisizione di aziende agricole;
k. la diversificazione dell’attività nell’agricoltura e nei settori affini;
l. l’elaborazione di strategie agricole regionali;
2 Si sostengono provvedimenti individuali e collettivi.
Art. 88 Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi
1 Si sostengono provvedimenti collettivi se sono interessate in misura determinante le seguenti aziende:
a. almeno due aziende di cui all’articolo 89 capoverso 1 lettera a;
b. un’azienda d’estivazione; o
c. una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.
2 Si sostengono provvedimenti collettivi di ampia portata se:
a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente; o
b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.
Art. 89 rubrica, cpv. 1 lett. b, g e h nonché cpv. 3
Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali
1 Si sostengono provvedimenti individuali se sono adempiute le seguenti condizioni:
b. il richiedente gestisce l’azienda in modo economicamente efficace;
g. il proprietario gestisce l’azienda o la gestirà dopo l’investimento;