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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine
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Legge sull’agricoltura
h. l’affittuario costituisce un diritto di superficie per i provvedimenti edili oppure, in caso di crediti d’investimento, annota il contratto di affitto nel registro fondiario, giusta l’articolo 290 del Codice delle obbligazioni6, per la durata del credito d’investimento.
3Il Consiglio federale può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera g.
Art. 93 Principio
1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con contributi nell’ambito dei crediti stanziati.
2 I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi aventi diritto ai contributi.
3 L’assegnazione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico.
4 Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo, qualora i lavori necessari non potessero essere finanziati nemmeno con una partecipazione adeguata del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico.
5 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare delle aliquote dei contributi e i costi aventi diritto ai contributi. L’importo dei contributi è graduato a seconda del grado di collettività. Si possono accordare anche contributi forfettari.
6 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione dei contributi a condizioni e oneri.
Art. 94 e art. 95
Abrogati
Art. 96 Contributi per provvedimenti individuali
La Confederazione accorda contributi per provvedimenti individuali secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere b-d, g e h.
Art. 96a Contributi per provvedimenti collettivi
La Confederazione accorda contributi per provvedimenti collettivi secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a-g, i e l.
Art. 97 cpv. 1
1Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.
6 RS 220