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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 141 Promozione dell’allevamento di animali da reddito

1 La Confederazione può promuovere l’allevamento di animali da reddito adatti alle condizioni naturali del Paese e sani nonché atti a consentire una produzione orientata verso il mercato e a prezzi vantaggiosi di prodotti di alta qualità.

2 La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute, istituti universitari federali e cantonali nonché altri istituti.

3 I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per:

a. la gestione di un proprio programma zootecnico per sviluppare le basi genetiche con tenuta di un libro genealogico, monitoraggio delle risorse zoogenetiche nonché registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell’efficienza delle risorse, dell’impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;

b. misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;

c. progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.

4 Il contributo di cui al capoverso 3 lettera a aumenta se il programma zootecnico soddisfa ulteriori requisiti in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali e loro benessere.

5 Gli allevatori di animali da reddito devono adottare le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da essi e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.

6 Le misure zootecniche devono corrispondere a norme internazionali.

7 L’allevamento di animali transgenici è escluso dai contributi.

8 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e l’assegnazione dei contributi.

Art. 142-144

Abrogati

Art. 146 Condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni

Il Consiglio federale può stabilire condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alle importazioni di animali da allevamento e dei loro discendenti, sperma, ovuli ed embrioni.

Art. 146a Animali da reddito clonati e geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all’allevamento, all’importazione o alla messa in commercio di animali da reddito clonati e geneticamente modificati.