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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine

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Legge sull’agricoltura

Art. 97a

Abrogato

Art. 98 Finanziamento

L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d’impegno pluriennale per l’assicurazione di contributi per i provvedimenti di cui all’articolo 87a capoverso 1.

Art. 105 Principio

1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d’investimento.

2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d’investimento.

3 I Cantoni accordano i crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

4 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.

5 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.

6 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei crediti d’investimento e le modalità di rimborso. Si possono accordare anche crediti d’investimento forfettari.

7 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di crediti d’investimento a condizioni e oneri.

Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali

La Confederazione accorda crediti d’investimento per provvedimenti individuali secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere g, h, j e k.

Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi

1 La Confederazione accorda crediti d’investimento per provvedimenti collettivi secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a–g, i e k.

2 Per progetti collettivi rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

Art. 107a

Abrogato