Progetto
Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine
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Legge sull’agricoltura
Art. 97a
Abrogato
Art. 98 Finanziamento
L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d’impegno pluriennale per l’assicurazione di contributi per i provvedimenti di cui all’articolo 87a capoverso 1.
Art. 105 Principio
1 La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d’investimento.
2 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d’investimento.
3 I Cantoni accordano i crediti d’investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.
4 I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.
5 Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell’autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell’atto pubblico relativo al contratto di pegno.
6 Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare dei crediti d’investimento e le modalità di rimborso. Si possono accordare anche crediti d’investimento forfettari.
7 Il Consiglio federale può vincolare l’assegnazione di crediti d’investimento a condizioni e oneri.
Art. 106 Crediti d’investimento per provvedimenti individuali
La Confederazione accorda crediti d’investimento per provvedimenti individuali secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere g, h, j e k.
Art. 107 Crediti d’investimento per provvedimenti collettivi
1 La Confederazione accorda crediti d’investimento per provvedimenti collettivi secondo l’articolo 87a capoverso 1 lettere a–g, i e k.
2 Per progetti collettivi rilevanti possono essere accordati crediti d’investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.
Art. 107a
Abrogato