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Consultazione 2018/79: Politica agricola a partire dal 2022 · 18 pagine
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Legge sull’agricoltura
i. la moglie, il marito o il partner registrato del gestore dispone di una protezione personale nell’ambito delle assicurazioni sociali, purché collabori regolarmente e in misura considerevole nell’azienda.
2 La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate implica:
a. una detenzione degli animali da reddito rispettosa delle esigenze della specie;
b. una sufficiente limitazione delle perdite di sostanze nutritive;
c. una sufficiente promozione della biodiversità;
d. la gestione conforme alle prescrizioni di oggetti d’importanza nazionale iscritti in inventari, conformemente alla legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio;
e. un avvicendamento disciplinato delle colture;
f. un’adeguata protezione del suolo;
g. una protezione dei vegetali rispettosa dell’ambiente;
h. requisiti per la protezione degli ecosistemi specifici per determinate regioni;
i. il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione delle acque.
3 Il Consiglio federale:
a. concretizza la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, tenendo conto della sopportabilità degli ecosistemi;
c. abrogata;
e. può stabilire eccezioni al capoverso 1 lettera a per i contributi per la biodiversità e per i contributi per un’agricoltura adeguata alle condizioni locali;
f. può limitare la somma dei contributi per azienda o per tipo di contributo;
g. concretizza la protezione nell’ambito delle assicurazioni sociali secondo il capoverso 1 lettera i.
Art. 71 cpv. 1 lett. a e c
Abrogate
Art. 72 Contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento
1 Per garantire l’approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari e salvaguardare le basi della produzione agricola e un’agricoltura variata sono versati contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento. I contributi comprendono:
a. un contributo uniforme per azienda, al fine di salvaguardare le basi di produzione;
b. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, al fine di salvaguardare e promuovere la gestione in condizioni climatiche difficili;
c. un contributo per ettaro, al fine di garantire una quota adeguata di superfici coltive aperte e di superfici con colture perenni.