Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

Il capoverso 3 considera l’effetto complessivo di interventi molteplici, che se effettuati singolarmente non pregiudicano o pregiudicano solo lievemente l’oggetto, può produrre un danno lieve o addirittura grave (cfr. in analogia con art. 8 della legge del 7 ottobre 198331 sulla protezione dell’ambiente [LPAmb] e art. 9 cpv. 3 dell’ordinanza del 19 ottobre 198832 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA)). Se gli interventi hanno tra di loro un rapporto materiale (cioè tematico o funzionale), territoriale o temporale, la ponderazione degli interessi deve tener conto anche dell’effetto complessivo. Segnatamente di fronte a trasformazioni striscianti, la valutazione deve considerare l’evoluzione dovuta a interventi piccoli che si ripetono costantemente su un lungo periodo di tempo. In questo contesto va tenuto conto tanto della situazione concreta quanto di quella giuridica: non è ad esempio ammesso giustificare un danno previsto a una componente dell’insediamento con danni già esistenti, dovuti a permessi di costruzione legalmente validi, ma discutibili dal punto di vista della tutela dell’insediamento33.

Il capoverso 4 sancisce, in virtù dell’articolo 6 capoverso 1 LPN, che ogni danno considerato ammissibile è soggetto all’obbligo della massima salvaguardia possibile. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la massima salvaguardia possibile richiede in primo luogo che un intervento non vada oltre le necessità richieste dal raggiungimento dell’obiettivo del progetto (principio di proporzionalità), e non possano essere adottati provvedimenti inadeguati che danneggiano inutilmente l’oggetto34. Inoltre, per compensare il danno arrecato vanno adottati provvedimenti di ripristino o sostitutivi adeguati. I provvedimenti di ripristino in senso ampio sono misure per la conservazione di monumenti e di cultura della costruzione, che possono migliorare la situazione complessiva di un oggetto danneggiato dal progetto. Il ripristino avviene nel luogo dell’intervento. Qualora non si possano adottare simili misure, devono essere presi provvedimenti sostitutivi adeguati come la manutenzione o la valorizzazione. Queste devono possibilmente avvenire sullo stesso oggetto ISOS e tenere conto, in ogni caso, delle qualità esistenti. Tuttavia, è importante sottolineare che in relazione a insediamenti e monumenti storici la realizzazione di provvedimenti sostitutivi è limitata in quanto le qualità storiche vanno irrimediabilmente perse e non possono essere sostituite in modo equivalente. Misure di questo genere devono essere finalizzate sempre alla conservazione degli insediamenti e dei monumenti storici nella loro autenticità.35 In adempimento del principio di causalità, generalmente valido nell’ambito di tutto il diritto ambientale (art. 2 LPAmb), le misure di cui al capoverso 4 sono a carico di chi ha causato il danno.

Riassumendo, la procedura da seguire per gli interventi previsti nell’ambito di compiti federali su oggetti ISOS può essere illustrata in modo schematico come segue36:

Diss Zurigo 2011, p. 135 segg.; Leimbacher, Kommentar NHG, Zurigo 1997, art. 6 n. 21.

31 RS 814.01

32 RS 814.011

33 Cfr. Briel/Waespi/Zimmermann, in: Ehrenzeller (ed.): Bildungs-, Kultur- und Sprachenrecht, SBVR vol. 9, Basilea 2018, p. 630 n. marg. 169.

34 Leimbacher, Kommentar NHG, Zurigo 1997, art. 6 n. marg. 9 con rimandi.

35 Cfr. Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) (ed.): Ricostruzione e riproduzione, documento fondamentale del 22 giugno 2018.

36 Traduzione italiana sulla base di VLP-ASPAN, Ortsbildschutz und Verdichtung, Arbeitshilfe, Berna 2018, p. 13.