Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine
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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
dell’oggetto dell’inventario desumendosi, da un lato, dalle qualità delle singole componenti dell’insediamento e, dall’altro lato, dal rapporto tra di esse, gli obbiettivi di salvaguardia sono attribuiti a livello di componenti dell’insediamento.
Il capoverso 3 definisce i criteri di valutazione delle componenti dell’insediamento con valore intrinseco. Queste sono valutate in virtù delle loro qualità spaziali e storico-architettoniche, del loro valore situazionale e del loro stato di conservazione.
Secondo il capoverso 4 alle componenti dell’insediamento con valore intrinseco è attribuito in virtù delle loro qualità uno dei seguenti obiettivi di salvaguardia:
la conservazione della sostanza comprende la conservazione integrale di tutti gli edifici,
le parti dell’impianto e gli spazi liberi e l’eliminazione degli elementi perturbanti; la conservazione della destinazione d’uso quale area coltivata o spazio libero comprende la conservazione della vegetazione importante per l’insediamento e i vecchi edifici e l’eliminazione degli elementi perturbanti;
la conservazione della struttura comprende la preservazione della disposizione e della
forma degli edifici e degli spazi liberi e la conservazione integrale degli elementi e delle caratteristiche essenziali per la struttura;
la conservazione del carattere comprende la preservazione dell’equilibrio tra vecchio e
nuovo, e la conservazione integrale degli elementi che illustrano la ragione originaria dell’edificazione e che sono essenziali per il carattere.
Secondo il capoverso 5, le componenti dell’insediamento con valore estrinseco sono importanti in riferimento alle componenti dell’insediamento con valore intrinseco. Esse sono valutate unicamente riguardo al loro valore situazionale nell’insediamento. In esse si devono evitare effetti negativi sulle componenti dell’insediamento con valore intrinseco.
Gli obiettivi di salvaguardia dell’ISOS sono correlati a proposte generali per la conservazione e la proggettazzione. Essi si basano sullo stato al momento dell’inventariazione. Quest’ultima si basa esclusivamente sulla valutazione specialistica dell’insediamento. Il capoverso 6 precisa che nei singoli casi l’attuazione concreta degli obiettivi di salvaguardia può e deve contribuire a conservare intatte ma, in ogni caso, a salvaguardare per quanto possibile le preziose peculiarità dell’insediamento – e quindi la sua importanza nazionale. Per una valutazione specialistica che tenga conto della tutela degli insediamenti, è importante che gli obiettivi di salvaguardia siano presi in considerazione insieme ad altre fonti di carattere cantonale o locale (ad es. inventari di beni culturali). In questo contesto occorre esaminare l’attualità degli obiettivi di salvaguardia dell’ISOS, che devono essere concretizzati tenendo conto della rispettiva problematica e del caso specifico.
Art. 10 Interventi nell’ambito dell’adempimento dei compiti della Confederazione
In virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LPN, nell’ambito dell’adempimento di un compito della Confederazione, il principio secondo il quale un oggetto dell’inventario ISOS deve essere conservato intatto non soffre deroghe, sempreché non si opponga un progetto d’interesse equivalente o superiore, parimenti d’importanza nazionale. Questa valutazione spetta all’autorità decisionale competente.
Se un oggetto dell’ISOS può subire un danno rilevante o se sorgono questioni d’importanza fondamentale, in virtù dell’articolo 7 capoverso 2 LPN (in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPN), prima di decidere occorre chiedere una perizia della Commissione federale per la