Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

dell’Amministrazione (LOGA).

Il capoverso 2 precisa che l’UFC quale organo federale specializzato per la protezione dei monumenti storici, per l’archeologia e per la protezione degli insediamenti secondo l’articolo 23 capoverso 1 dell’Ordinanza del 16 gennaio 199121 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) è responsabile per tutti gli aspetti tecnici dell’ISOS. Ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 LPN, gli inventari di oggetti d’importanza nazionale non sono definitivi e devono essere esaminati e aggiornati regolarmente. L’ISOS è stato redatto e aggiornato per tutta la Svizzera (escluso il Canton Grigioni). Diversamente dall’IFP o dall’IVS, l’ISOS è costantemente aggiornato per singoli Cantoni. Nel 2017 è iniziata la seconda revisione dell’inventario federale. Gli aggiornamenti seguono cronologicamente le date di pubblicazione dell'ISOS iniziando dai Cantoni con i rilevamenti più datati.

Il capoverso 3 rinvia a una pubblicazione separata contenente la descrizione dettagliata degli oggetti e la loro rappresentazione su piani, fotografie e in testi, come pure le altre informazioni richieste dall’articolo 5 capoverso 1 LPN. Alla luce della loro importanza territoriale e dell’esigenza di garantire una sufficiente certezza giuridica e pianificatoria, le descrizioni degli oggetti (rilevamenti degli insediamenti) sono formalmente parte integrante dell’ordinanza, ma a causa del loro volume e del loro carattere tecnico non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale.

Art. 2 Pubblicazione

Il capoverso 1 disciplina la forma della pubblicazione e le modalità di visione dell’inventario federale. Come già l’IVS e l’IFP, anche i rilevamenti ISOS elaborati nell’ambito della revisione dell’inventario federale avviata nel 2017 saranno accessibili in forma elettronica sia come geodati sia come dati stampabili (PDF).

Il capoverso 2 specifica che i rilevamenti ISOS saranno pubblicati sul geoportale della Confederazione22. Questa forma di pubblicazione è conforme all’articolo 5 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (LPubb)23. Va notato che solo la versione stampabile (PDF) dei rilevamenti sarà valida giuridicamente. I geodati consultabili sul geoportale federale e da lì scaricabili saranno forniti a titolo informativo.

Art. 3 Modifiche di lieve entità

Per sgravare il Consiglio federale dal compito di apportare modifiche di lieve entità nei perimetri degli oggetti dell’ISOS, questo articolo delega tale competenza al DFI e segue così la normativa già applicata e consolidata per l’IVS (art. 5 cpv. 2), per l’IFP (art. 3), per le bandite federali (art. 3 ordinanza del 30 settembre 1991)24 e per le riserve d’importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (art. 3 ordinanza del 21 gennaio 1991)25. Sono considerati di lieve entità ai sensi dell’OISOS, da un lato, i piccoli adeguamenti del perimetro alle mutate condizioni territoriali e dall’altro lato, piccole modifiche di contenuto nelle descrizioni degli oggetti. Si tratta quindi soltanto di adeguamenti «tecnici» volti a facilitare la plausibilità e l’applicazione pratica del perimetro dell’oggetto senza comportare oneri

21 RS 451.1

22 www.map.geo.admin.ch

23 RS 170.512

24 RS 922.31

25 RS 922.32