Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine
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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
di un compito della Confederazione. Un approccio promettente per il miglioramento degli oggetti consiste nel cercare e sfruttare eventuali sinergie con altri progetti o altre occasioni che possano presentarsi. Non deve trattarsi necessariamente di un intervento concreto (cfr. a tale proposito i commenti sull’articolo 10 capoverso 4). Sono invece ipotizzabili anche misure di valorizzazione specifiche, per esempio nell’ambito di progetti di pianificazione territoriale o di accordi programmatici secondo l’articolo 13 LPN per la conservazione e la promozione degli insediamenti meritevoli di protezione. Un patrimonio edificato di qualità si ottiene sviluppando misure specifiche per ciascun insediamento e può essere raggiunto in vari modi qualora le misure tengano conto dei bisogni locali e umani riguardanti lo spazio e l’ambiente come obbiettivi essenziali. Un eventuale provvedimento deve essere di conseguenza proporzionale e opportuno nel merito, cioè deve orientarsi e attenersi agli obiettivi di salvaguardia concreti. Nell’ambito dell’attuazione si dispone quindi di un ampio margine di discrezionalità. Per il sostegno finanziario delle misure di valorizzazione e di miglioramento si rimanda ai commenti sull’articolo 13.
Art. 12 Considerazione da parte dei Cantoni
Nella sua decisione del 1° aprile 2009 sul caso Rüti (Canton Zurigo), il Tribunale federale si è espresso esplicitamente sull’obbligo di considerazione dell’ISOS soprattutto nei piani direttori cantonali e nei piani di utilizzazione comunali37. Ha stabilito che gli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN non vanno attuati soltanto nell’adempimento dei compiti della Confederazione di cui all’articolo 2 LPN, ma che sono rilevanti e devono essere tenuti in considerazione anche nell’adempimento dei compiti cantonali e comunali. Il Tribunale federale ha precisato che gli inventari federali, per loro natura, equivalgono alle concezioni e ai piani settoriali ai sensi dell’articolo 13 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT)38 e che pertanto devono essere applicati per analogia i principi validi per questi strumenti di pianificazione. Conformemente all’articolo 6 capoverso 4 LPT, i Cantoni devono quindi tenere conto degli inventari federali nei loro piani direttori. In virtù dell’obbligatorietà dei piani direttori per le autorità, le esigenze di protezione dell’inventario federale devono essere così introdotte anche nei piani di utilizzazione, mediante la delimitazione di zone protette (articolo 17 capoverso 1 LPT) o l’adozione di altre misure protettive (articolo 17 capoverso 2 LPT). Per i Cantoni e i Comuni sussiste quindi un obbligo di considerazione degli inventari federali di cui all’articolo 5 LPN. Ciò significa che i Cantoni e i Comuni devono tenere conto dell’obbligo di conservare gli oggetti intatti o quantomeno di salvaguardarli il più possibile ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 LPN anche al di fuori dell’adempimento dei compiti della Confederazione. In questi casi, tuttavia, la ponderazione tra gli interessi di protezione e quelli di utilizzazione non è soggetta ai requisiti qualificati di cui all’articolo 6 capoverso 2 LPN, bensì, per analogia, alle disposizioni dell’articolo 3 LPN (ponderazione semplice degli interessi). L’obbligo, da parte dei Cantoni e dei Comuni, di tenere conto dell’ISOS è stato commentato e illustrato in dettaglio in diversi studi e rapporti; nel frattempo si è affermato anche nella prassi.39 Il capoverso 1 prescrive di conseguenza che i Cantoni tengano conto dell’ISOS nelle loro pianificazioni, in particolare nei piani direttori (cfr. a questo proposito l’art. 4a introdotto il 14 aprile 2010 nella precedente versione dell’OISOS). L’ISOS, rispettivamente i suoi oggetti e obiettivi di
37 DTF 135 II 209
38 RS 700
39 Ad esempio: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Ufficio federale della cultura (UFC) (ed.), Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna 2012, nonché: VLP-ASPAN/GR/SZ/SG/GR (ed.), Ortsbildschutz und Verdichtung, Arbeitshilfe, Berna 2018.