Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine
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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere
f. le proposte di miglioramento.
2 Gl’inventari non sono definitivi. Essi devono essere esaminati e aggiornati regolarmente; circa l’iscrizione, la modificazione o la cancellazione d’oggetti risolve il Consiglio federale dopo aver sentito i Cantoni. Questi possono proporre di moto proprio un riesame.
Art. 6 Importanza dell’inventario
1 L’iscrizione d’un oggetto d’importanza nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente d’essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per quanto possibile, anche per mezzo di eventuali provvedimenti di ripristino o di adeguati provvedimenti di sostituzione.
2 Il principio secondo il quale un oggetto dev’essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell’inventario non soffre deroghe nell’adempimento dei compiti della Confederazione, sempreché non s’opponga un interesse equivalente o superiore, parimente d’importanza nazionale.
La revisione dell’OISOS concretizza le disposizioni stabilite dalla legge in 16 articoli e due allegati. Si distingue dall’OISOS in vigore essenzialmente nei punti seguenti:
la struttura e l’entità del testo dell’ordinanza ricalcano quelle dell’OIVS del 2010 e dell’OIFP
del 2017, nella misura in cui ciò è opportuno considerata la diversità della natura degli oggetti;
l’OISOS riveduta contiene un catalogo di criteri vincolanti per gli oggetti da rilevare;
l’OISOS riveduta tiene conto della giurisdizione del Tribunale federale relativa agli articoli
5 e 6 LPN;
l’OISOS riveduta fissa le prestazioni della Confederazione nell’ambito degli insediamenti
d’importanza nazionale.
3. Spiegazione delle singole disposizioni
Ingresso
Nell’ingresso è menzionato, come nell’ordinanza in vigore, l’articolo 5 LPN, che incarica il Consiglio federale di compilare gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale. Gli inventari federali concretizzano con obbligatorietà generale il mandato legislativo di designazione degli oggetti da proteggere. L’ISOS corrisponde pertanto a una base pianificatoria che deve essere presa in considerazione sia nell’ambito della relativa ponderazione degli interessi nel contesto del coordinamento e della pianificazione territoriale, sia nel quadro della ponderazione degli interessi e del processo decisionale da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di progetti concreti.
Art. 1 Inventario federale
Il capoverso 1 rinvia all’allegato 1, che elenca tutti gli insediamenti d’importanza nazionale. La procedura di compilazione o di modifica dell’inventario è disciplinata dall’articolo 5 LPN in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 OISOS illustrati di seguito e le disposizioni generali della legge federale del 21 marzo 199720 sull’organizzazione del Governo e
20 RS 172.10