Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

sproporzionati. Tali modifiche non devono mettere in discussione i motivi che giustificano l’importanza nazionale di un oggetto né riguardare la valutazione dello stesso. Una modifica di lieve entità decisa dal DFI unicamente al fine di consentire o impedire un progetto pianificato concreto non corrisponderebbe allo spirito e allo scopo della presente disposizione. Come per il riesame e l’aggiornamento dell’inventario federale, anche per le modifiche di lievi entità devono essere sentiti i Cantoni (cfr. art. 4).

Art. 4 Collaborazione

Il capoverso 1 descrive la collaborazione tecnica, cioè quella con i servizi cantonali. Gli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN sono basi tecniche con un effetto giuridico definito dalla legge, che confluiscono nei processi di pianificazione a tutti i livelli come pure nel processo decisionale e nella ponderazione degli interessi in merito a progetti concreti. Il riesame e l’aggiornamento di questi inventari deve quindi avvenire principalmente in stretta e tempestiva collaborazione con i servizi specializzati dei Cantoni.

Il capoverso 2 disciplina il coinvolgimento di ulteriori cerchie nell’ambito della modifica dell’inventario, quali ad esempio commissioni tecniche cantonali, gruppi di pianificazione, Comuni, ecc. In base alla sovranità organizzativa, i Cantoni decidono se proseguire la collaborazione a livello cantonale o subordinato. Le modalità della collaborazione tecnica dipendono dall’organizzazione dei rispettivi Cantoni e segnatamente dal grado di autonomia comunale; in ogni caso i Cantoni rimangono l’interlocutore ufficiale della Confederazione e suo partner nella procedura.

Art. 5 Insediamenti e componenti dell’insediamento

Il capoverso 1 determina gli oggetti da conservare: l’ISOS indica gli insediamenti svizzeri di più alto valore.

Il capoverso 2 contiene la definizione legale degli insediamenti: sono considerati insediamenti gli agglomerati nel loro insieme. Per l’ISOS gli agglomerati consistono sia in superfici edificate compresi strade, piazze e interspazi adiacenti all’edificazione, sia in superfici non edificate in rapporto spaziale con l’edificazione quali giardini, spazi liberi risultanti da un progetto di architettura del paesaggio o terreni coltivati.

L’ISOS suddivide ogni insediamento in componenti dell’insediamento. Il capoverso 3 precisa che le componenti dell’insediamento possono comprendere superfici edificate o non edificate di diverse dimensioni, singoli edifici o componenti di edifici. La somma delle componenti dell’insediamento costituisce l’insediamento.

Il capoverso 4 precisa che le componenti dell’insediamento possono essere di due tipi: le componenti dell’insediamento che presentano un valore in virtù di determinate qualità proprie e di rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore intrinseco) e le componenti dell’insediamento che hanno un valore esclusivamente in base al loro rapporto con altre componenti dell’insediamento (componenti dell’insediamento con valore estrinseco).

Art. 6 Categorie di agglomerato

L’ISOS è idoneo a tutte le categorie di agglomerato della Svizzera. Il metodo di inventariazione ISOS si applica in egual misura a tutti gli agglomerati analizzati e fornisce rilevamenti comparabili degli insediamenti.