Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

salvaguardia devono in linea di massima essere ripresi nel piano direttore – ciò è confermato anche dall’articolo 11 capoverso 1 LPT, secondo cui il Consiglio federale approva i piani direttori «segnatamente se tengono conto in modo appropriato dei compiti d’incidenza territoriale della Confederazione». Il piano direttore deve in particolare garantire il coordinamento tra gli interessi della Confederazione alla conservazione degli oggetti inventariati e le altre attività d’incidenza territoriale (tra cui nei settori sviluppo degli insediamenti, traffico, infrastrutture, agricoltura, turismo e tempo libero, ecc.).

Il capoverso 2 obbliga inoltre i Cantoni, nei limiti dei loro strumenti specifici segnatamente nel rapporto con i Comuni, a provvedere affinché l’ISOS sia preso in considerazione, sulla base dei piani direttori cantonali, anche nel quadro dei piani di utilizzazione cantonali e comunali. I piani direttori cantonali devono, da un lato, fornire informazioni sull’ISOS e sull’obbligo di osservazione dello stesso agli attori della pianificazione del territorio, ovvero alle autorità di pianificazione cantonali e comunali, e, dall’altro, dare istruzioni adeguate affinché in tutti i progetti d’incidenza territoriale vengano attuate misure opportune per la presa in considerazione degli obiettivi di salvaguardia dell’inventario federale.40

Riassumendo, la procedura da seguire per gli interventi previsti nell’ambito di compiti cantonali e comunali su oggetti ISOS può essere illustrata in modo schematico come segue41:

intervento in un oggetto dell’ISOS

ponderazione degli interessi

ai sensi dell’articolo 3 OPT

approvazione

ev. con rifiuto

condizioni e

i li

Art. 13 Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari accordati dalla Confederazione visti gli articoli 13 e 14a LPN per provvedimenti destinati alla conservazione e alla valorizzazione degli oggetti ISOS non sono disciplinati nell’OISOS. Questi contributi si basano esclusivamente sulle disposizioni degli articoli 4−11 o 12a OPN e di regola sono oggetto di un accordo programmatico tra la Confederazione e il Cantone.

Art. 14 Informazione e consulenza

Secondo l’articolo 25a capoverso 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni provvedono

40 Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), Ufficio federale delle strade (USTRA), Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), Ufficio federale della cultura (UFC) (ed.), Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l’articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, Berna 2012, p. 13.

41 Traduzione italiana sulla base di VLP-ASPAN, Ortsbildschutz und Verdichtung, Arbeitshilfe, Berna 2018, p. 13.