Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/86: Revisione totale dell'ordinanza riguardante l'inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS) · 15 pagine

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Ordinanza riguardante l’inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere

un esame approfondito, la rielaborazione e l’adeguamento del metodo ISOS coinvolgendo diversi partner15. Per garantire la certezza del diritto, l’UFC ha fatto in modo che il metodo originario e il suo aggiornamento si basassero sugli stessi principi e sulle stesse regole di base. Il metodo aggiornato è infine entrato in vigore il 1° dicembre 2017 con una direttiva del Dipartimento federale dell’interno (DFI)16 ed è stato pubblicato. L’aggiornamento metodologico ha migliorato la trasparenza del sistema d’inventariazione; esso garantisce inoltre una migliore accessibilità e un’attuazione più semplice dell’inventario17.

Una perizia legale18 commissionata dall’UFC nel 2015 aveva confermato la necessità di sottoporre l’OISOS a una revisione alla luce dell’importanza dell’ISOS dopo la decisione del Tribunale federale Rüti (ZH)19 del 1° aprile 2009. In virtù del principio di legalità, l’OISOS avrebbe dovuto essere armonizzata con le altre due ordinanze sorelle (OIFP e OIVS) e contenere criteri più precisi riguardo agli oggetti da rilevare. La presente revisione totale dell’OISOS soddisfa tale obbiettivo. Essa non comporta modifiche sul piano del diritto sostanziale. Dopo la sua entrata in vigore, l’OISOS riveduta si applica anche agli oggetti inventariati in base all’OISOS e al metodo ISOS precedenti.

2. Contenuto e struttura dell’ordinanza riveduta

Il contenuto dell’ordinanza è disciplinato in gran parte dagli articoli 5 e 6 LPN. Questi recitano:

Art. 5 Inventari federali degli oggetti d’importanza nazionale

1 Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, compila gli inventari degli oggetti d’importanza nazionale; può fare capo a quelli d’istituzioni pubbliche e d’associazioni che si occupano della protezione della natura e del paesaggio o della conservazione dei monumenti storici. Gl’inventari indicheranno i principi applicati nella scelta degli oggetti. Devono inoltre contenere:

a. la descrizione esatta degli oggetti;

b. la ragione della loro importanza nazionale;

c. i pericoli possibili;

d. i provvedimenti di protezione già presi;

e. la protezione cui devesi provvedere;

15 Sono state invitate a esprimere un parere: Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE); Ufficio federale delle strade (USTRA); Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP); Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); Ufficio federale dell’energia (UFE); Commissione federale dei monumenti storici (CFMS); Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP); Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti (CSSM); Conferenza svizzera delle archeologhe cantonali e degli archeologi cantonali (CSAC); Conferenza svizzera dei pianificatori cantonali (COPC); Federazione Architetti Svizzeri FAS; Federazione Svizzera degli Urbanisti (FSU); International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), Sezione Svizzera; Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA); Heimatschutz Svizzera; Centro nazionale d’informazione sul patrimonio culturale (NIKE); Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (FP); Associazione svizzera per la pianificazione del territorio (VLP-ASPAN).

16 Dipartimento federale dell’interno (DFI), Direttive concernenti l’Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale (Dir. ISOS), www.isos.ch.

17 Schweizer Ortsbilder erhalten, Rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 16.4028 Fluri del

15 dicembre 2016, Berna 2018, p. 24.

18 Marti, Rechtsgutachten zu Fragen im Zusammenhang mit der geplanten Änderung der Aufnahmemethode bei der Revision von Ortsbildaufnahmen im Rahmen des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS), Sciaffusa 2016.

19 DTF 135 II 209