Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/87: Abolizione dei dazi doganali sui prodotti industriali · 17 pagine

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Telai Beni d’investimento 8446.3000 9.50

Macchine per la confetteria Beni d’investimento 8438.2020 17.00 o per la lavorazione del

cacao e la fabbricazione

della cioccolata

Rimorchi e semirimorchi Beni d’investimento 8716.2000 12.00 autocaricanti o

autoscaricanti, per usi

agricoli

4.2.2 Sgravio amministrativo per le imprese

L’imposizione di dazi all’importazione genera una serie di oneri amministrativi legati alle procedure da svolgere. Ad esempio: la dichiarazione doganale, la scelta della procedura doganale corretta, la stessa procedura d’importazione, il pagamento dell’obbligazione doganale e l’archiviazione di tutti i documenti necessari. Le procedure doganali e i relativi adempimenti amministrativi in linea generale non verranno eliminati con l’abolizione dei dazi industriali.

Per far valere i diritti preferenziali sull’importazione nel quadro di un accordo di libero scambio o del SPG bisogna comprovare che la merce importata è stata davvero prodotta nel Paese partner dichiarato all’atto dell’importazione. Le regole per determinare l’origine dei prodotti sono stabilite nei singoli accordi di libero scambio e nell’ordinanza concernente le regole d’origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo22. Queste regole d’origine stabiliscono i criteri che la merce deve rispettare per avere un’«origine preferenziale» e poter godere del trattamento doganale corrispondente. Le regole d’origine servono a evitare che merci provenienti da Paesi terzi vengano importate attraverso un partner di libero scambio o un Paese in via di sviluppo beneficiario del SPG, senza che la merce vi abbia subito una trasformazione sostanziale. L’entità della trasformazione richiesta è determinata sulla base di una quota di valore aggiunto o di specifiche fasi di trasformazione o lavorazione che devono avvenire nel Paese di provenienza. L’origine preferenziale infine viene accertata sulla base di una prova d’origine che deve essere fornita dal produttore e presentata al momento dell’importazione per godere del trattamento doganale preferenziale.

Grazie all’abolizione dei dazi industriali, la maggior parte dei prodotti industriali potrà essere importata in franchigia di dazio senza che sia necessario ricorrere ad accordi di libero scambio o al SPG. In futuro quindi, per gran parte dei prodotti industriali non sarà più necessario presentare prove dell’origine per evitare il pagamento di dazi all’importazione. Occorrerà invece fornirle se il prodotto viene riesportato in virtù di un cumulo d’origine. Il cumulo si applica quando la merce deve essere commercializzata senza modifiche all’interno della zona di cumulo23 o quando le materie prime possono essere trasformate in prodotti originari solo grazie al cumulo. Al contrario, per i prodotti destinati al consumo in Svizzera o che subiscono sufficienti trasformazioni prima dell’esportazione non sarà più necessaria una prova dell’origine.

Uno studio di B,S,S.24 rileva che gli oneri amministrativi relativi all’importazione sono sensibilmente maggiori quando è richiesta la prova d’origine o quando si ricorre allo sdoganamento preferenziale secondo un accordo di libero scambio o l’SPG. Secondo le stime per il 2016 gli oneri aggiuntivi per lo sdoganamento preferenziale costituiscono circa il 20 %

22 RS 946.39

23 Una zona di cumulo permette di utilizzare materie prime provenienti da diversi partner di libero scambio se i Paesi facenti parte della zona di cumulo tra di loro applicano trattati di libero scambio con le stese regole d’origine. Un esempio di zona di cumulo è la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM).

24 B,S,S. (2017): Administrative Entlastung bei einem unilateralen Zollabbau für Industriegüter. Su incarico della SECO. Berna: SECO.