Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/9: Ordinanze d'esecuzione per il recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea; nonché altre modifiche di ordinanze nel settore della migrazione · 15 pagine

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Numeri di riferimento/incarto: COO.2180.101.7.525802 / 316.1/2015/00001

rimpatrio (lett. a). È parimenti competente per l’attuazione di decisioni del consiglio d’ammini-IDP Antrag SEM BRA EJPD Adaptations de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) "paquet strazione dell’Agenzia riguardanti interventi internazionali di rimpatrio (lett. b).législatif LEtr". Ouverture de la procédure de consultation

Cpv. 2 Conclusione di convenzioni di sovvenzione tra la SEM e l’Agenzia

L’Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell’Unione europea disponibili per attività di rimpatrio (art. 27 par. 4 regolamento [UE] 2016/1624). Finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio. È data la priorità alle operazioni di rimpatrio condotte da più Stati Schengen oppure da cosiddetti «punti di crisi» (art. 28 par. 9 regolamento [UE] 2016/1624).

Se l’Agenzia indennizza agli Stati Schengen la partecipazione alle operazioni congiunte di rimpatrio, le indennità devono essere codificate in accordi scritti. Si tratta di cosiddette convenzioni di sovvenzione («Grant Agreements») che l’Agenzia conclude trimestralmente con gli Stati Schengen in vista dello svolgimento di operazioni di rimpatrio. La SEM può concludere autonomamente con l’Agenzia siffatte convenzioni di sovvenzione per il settore del rimpatrio oppure convenzioni di altra natura.

Trattasi di trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA8, infatti queste convenzioni codificano questioni tecniche e amministrative e servono all’attuazione del regolamento (UE) 2016/1624. Queste convenzioni rientrano nella competenza del Consiglio federale. In virtù dell’articolo 48a capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può delegare alla SEM la propria competenza di concludere questi trattati.

Conclusione di altre convenzioni di portata limitata tra la SEM e l’Agenzia ai sensi dell’articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA

La SEM può inoltre concludere con l’Agenzia altre convenzioni necessarie in previsione del distaccamento da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio o agenti di scorta di polizia (vedi anche art. 48a cpv. 1 LOGA), purché codifichino unicamente questioni tecniche e amministrative e servano all’attuazione del regolamento (UE) 2016/1624. In funzione dello sviluppo della collaborazione con l’Agenzia nel settore del ritorno, in futuro potrebbero essere necessarie altre convenzioni a livello operativo.

Conclusione di convenzioni tra il DFGP e l’Agenzia conformemente all’articolo 71a ca-

poverso 2 nLStr

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può inoltre concludere con l’Agenzia convenzioni sull’impiego di personale della SEM e dei Cantoni per interventi internazionali di rimpatrio nonché sull’impiego di terzi per la sorveglianza dei rimpatri (art. 71a cpv. 2 nLStr). Se per motivi pratici il DFGP intende delegare questo compito alla SEM, lo deve fare con in un’ordinanza (ordinanza DFGP).

Cpv. 3

L’AFD è competente per la cooperazione con l’Agenzia ed è il punto nazionale di contatto ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1624. A tale titolo è rappresentata in seno al consiglio d’amministrazione dell’Agenzia ed è competente per l’attuazione di decisioni del consiglio d’amministrazione nonché di accordi d’esecuzione. La SEM informa regolarmente l’AFD in merito ai propri compiti.

8 RS 172.010